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Data: 23/05/2017 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nonostante i nonni abbiano versato ai nipoti un assegno alimentare, va pignorata la casa intestata al padre separato che non ha versato il mantenimento ai minori e neppure al coniuge: è infatti ammesso il cumulo dei due trattamenti economici, fruibili contemporaneamente, se sono commisurati alle capacità dell'obbligato, tesi comunque a soddisfare lo stato di bisogno degli aventi diritto. Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto (giudice monocratico Claudio Casarano) nella sentenza n. 522/2017 che ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dal padre inadempiente nei confronti dei figli e della ex moglie. Viene dunque confermata l'espropriazione promossa dalla donna sulla metà indivisa di un immobile intestato all'onerato e deve escludersi che le somme versate ex art. 433 c.c. dagli ascendenti, nel caso di specie i nonni, rappresentino una duplicazione del credito verso i beneficiari provocando un loro indebito arricchimento. La cumulabilità dei due trattamentiNonostante il più ampio contenuto dell'assegno ex art. 147 c.c. gravante sul coniuge, che include anche una quota a titolo di alimenti, l'intervento in via sussidiaria degli ascendenti presuppone che i parenti di grado anteriore, nel caso di specie il genitore, non siano in grado di garantire in toto i bisogni dell'alimentando. Inoltre, nel caso esaminato, è dimostrato lo stato di disoccupazione della moglie che si trova in una condizione d'impossidienza che neppure il pagamento regolare dell'assegno di mantenimento da parte del marito avrebbe potuto evitare e che dunque giustificherebbe la domanda di alimenti nei confronti dei nonni. Nella situazione esaminata, l'obbligo di mantenimento non è stato valutato in base al mantenimento del tenore di vita familiare antecedente la crisi coniugale, bensì con riguardo alle difficoltà economiche della famiglia rispetto al reddito dell'obbligato e, pertanto, va considerato legittimo il cumulo tra i due trattamenti secondo l'insegnamento dei principi costituzionali di solidarietà familiare. Cassazione: sussidiario l'intervento degli ascendentiSul tema, in realtà, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 20509 /2010, sancendo la regola della sussidiarietà. In sostanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche". La sentenza ha poi precisato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., si concretizza solo in via sussidiaria, dunque succedanea, e comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. |
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