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Data: 24/05/2017 21:20:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Accordi prematrimoniali per dare la possibilità ai futuri coniugi di gestire i rapporti in vista di un eventuale divorzio. È quanto prevede il ddl 2669 (sotto allegato) recante "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali" che, dopo quasi un biennio di stop, è in questi giorni all'esame della commissione giustizia della Camera. Quello dei patti prematrimoniali, che all'estero sono molto utilizzati (prenuptial agreement), in Italia "è uno strumento ancora oggi vietato", ha spiegato all'AdnKronos la prima firmataria del testo Alessia Morani (Pd). Gli accordi invece "potrebbero addirittura favorire i matrimoni facendo chiarezza e stabilendo le responsabilità dei futuri coniugi fin dall'inizio" ha aggiunto la Morani. Si tratta di un provvedimento che rappresenta quasi un "atto dovuto", dopo l'introduzione della legge sulle unioni civili, quella sul divorzio breve e la recente sentenza della Cassazione sul diritto all'assegno divorzile che ha salutato il parametro del tenore di vita a favore di quello dell'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Simbolo, per la Morani, della presa d'atto del "mutamento socio-economico del Paese e dell'attuale ruolo sociale delle donne allineando l'Italia agli altri paesi europei". L'approvazione dei patti prematrimoniali – ha concluso la Morani – "rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella direzione già intrapresa dalla Cassazione". Ecco cosa prevede la proposta di legge all'esame della Camera:
Gli accordi prematrimonialiIl ddl dà ai futuri coniugi la possibilità, prima delle nozze, di stipulare (ex nuovo art. 162-bis c.c.), tramite negoziazione assistita, da uno o più avvocati, "accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". In caso di presenza di figli minori (o economicamente non autosufficienti) gli accordi dovranno essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, laddove ritenga che i patti siglati non rispondano all'interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti ad una riformulazione o nega l'autorizzazione in modo definitivo.
Il contenuto degli accordi prematrimonialiIl disegno di legge prevede che i coniugi possano accordarsi sul mantenimento (decidendo di attribuire all'altro una somma periodica o una tantum o un diritto reale, ecc.), nel limite di non oltre la metà del proprio patrimonio. Nei patti c'è spazio anche per la rinuncia da parte del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, facendo salvo solo il diritto agli alimenti ex artt. 433 e seguenti del codice civile. Possono essere, inoltre, trasferiti all'altro coniuge o ad un terzo anche "beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità". I patti prematrimoniali possono essere stipulati o modificati in qualsiasi momento, anche in costanza di matrimonio ma in ogni caso prima del deposito del ricorso per separazione personale o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita o della conclusione dell'accordo ex artt. 6 e 12 del d.l. n. 132/2014. I ricorsi di separazione e divorzio devono contenere il riferimento agli accordi stipulati e i giudici, precisa il ddl, devono tenerne conto nelle sentenze.
I patti successoriIl ddl prevede inoltre che i futuri coniugi, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possano stabilire negli accordi anche disposizioni relative alla successione (di uno o di entrambi i coniugi), fatti salvi i diritti degli altri legittimari. Anche tali patti possono essere modificati in ogni momento. Si tratta di una previsione, si legge nella relazione al testo, che "può favorire l'accesso all'istituto del matrimonio per le coppie che sono restie a compiere tale passo per non arrecare danni sotto il profilo successorio ai figli di primo letto" oltre a far venir meno l'alternativa a volte molto difficile, "tra la scelta di dare attuazione a princìpi etici e quella di prediligere contrarie esigenze di carattere economico e morale di natura successoria".
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