Data: 25/05/2017 21:10:00 - Autore: VV AA
Avv. Katia Martini - Normalmente, la prima richiesta che un coniuge formula, quando d� l'avvio ad una procedura di separazione giudiziale, � l'allontanamento da casa dell'altro coniuge e ci� a prescindere dalle ragioni della crisi. Cos� accade che spesso i pap� vengano letteralmente messi alla porta all'indomani del fatidico provvedimento presidenziale che "autorizza i coniugi a vivere separatamente". Occorre invece fare un distinguo, perch� ci sono padri che curano e seguono i propri figli nella crescita o semplicemente non sono responsabili della lamentata crisi coniugale. Per fortuna oggi, sempre pi� spesso, ci si trova dinnanzi a giudici accorti e preparati in tale materia, sensibili alle problematiche sottese alle dolorose separazioni e capaci di rendere provvedimenti intelligenti. E' quanto accaduto con il decreto n. 1054/2017, reso dal giudice Gigliano del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (qui sotto allegato), decreto che merita di essere pubblicato affinch� i padri (o seppur raramente le madri) prendano spunto per veder riconosciuto il proprio insopprimibile diritto alla bigenitorialit� nella gestione della prole, intesa come volont� e disponibilit� ad alternarsi - ci si augura serenamente - nella cura dei figli, che non sono merce di scambio e non meritano di subire le conseguenze legate a certe separazioni. 

L'interesse esclusivo dei minori

"A guidare la scelta sui tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore - scrive il giudice nel suo provvedimento � deve essere solo ed esclusivamente l'interesse dei minori avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovr� esplicare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili perch� meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita gi� acquisite dagli stessi di cui � sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia pregressa ed attuale convivenza stabile". Poich� "allo stato attuale l'interesse delle minori subirebbe un pregiudizio dal repentino e drastico allontanamento dalla casa familiare di uno dei due coniugi e le abitudini di vita della famiglia vedono il padre e la madre dividersi con stabilit� i compiti di gestione delle minori - � - fondamentale impedire la perdita radicale delle abitudini di vita di X e Y con uno dei due genitori". Risulta pertanto utile "collocare le minori presso l'abitazione coniugale consentendo ad entrambi i genitori di alternarsi nella gestione delle esigenze familiare". 

Affido condiviso: i figli rimangono a casa, mentre i genitori si alternano

Nel caso in esame, il domicilio delle minori viene posto presso la casa coniugale con affido condiviso ad entrambi i genitori e la necessit� per questi ultimi di "alternarsi" nella casa stessa, occupandosi delle minori durante il tempo di propria esclusiva permanenza. A fronte degli impegni lavorativi di entrambi, il giudice stabilisce che dal luned� al venerd� le minori stiano a casa con la madre con diritto di visita del padre, mentre dal venerd� sera al luned� mattina 2 stiano a casa con il padre con diritto di visita della madre. La novit� sta proprio in ci�: le minori non si spostano mai dalla casa, sono solo i genitori a spostarsi da essa, alternandosi
E' chiaro che si tratta di un provvedimento provvisorio, ma pregevole ed efficace perch� ha risolto il problema del distacco dei figli rispetto al genitore costretto ad allontanarsi da casa. Molto spesso i coniugi, nell'agitazione e nella rabbia che caratterizza la loro brama di separazione, "dimenticano" di pensare al benessere psicologico dei figli, all'improvviso posti nella triste condizione di non frequentare pi� quotidianamente e stabilmente uno dei genitori, se non addirittura, talvolta, costretti a dover scegliere con quale genitore vivere. In tal modo, invece, i minori vengono aiutati a superare la crisi familiare che li ha riguardati, abituandosi gradualmente ad un distacco verso il genitore con cui in futuro non convivranno prevalentemente.

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