Data: 24/05/2017 14:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - La Cassazione torna sulla questione della regolarità delle notifiche delle cartelle di Equitalia con la sua sentenza del 3 febbraio 2017, sentenza n. 2868. 

La diatriba in merito alla modalità di notifica della cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è ancora aperta.

Leggi: Notifica della cartella in caso di irreperibilità. Illegittimo il deposito presso la casa comunale, nuova sentenza della Cassazione

Cartella di pagamento: notifica a persona diversa dal destinatario

L'ultima sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha stabilito che in caso di notifica dell'atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l'invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. 

La Cassazione quindi, tornando sull'argomento, evidenzia come, in caso di irreperibilità relativa del destinatario/contribuente, così come disciplinato dall'articolo 26 comma 3, DPR n. 602/73, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di inesistenza, mediante l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, nonché la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.

È evidente dunque che, in caso di irreperibilità relativa, le modalità di notifica da seguire sono quelle dettate dall'articolo 140 cpc, e non ex articolo 60 comma 1 DPR n. 600/73.

L'articolo 60 comma 1 l. e) dpr 600/1973 può essere applicato solo nel caso di irreperibilità assoluta e quindi solo in questo caso si può procedere con l'affissione della notizia presso l'albo comunale.

Ma quando si tratta di temporanea assenza del destinatario la notifica deve necessariamente prevedere 3 step:

1. deposito del plico presso la casa comunale;

2. affissione della notizia sulla porta dell'abitazione/ ufficio/ azienda;

3. spedizione della raccomandata informativa della giacenza con avviso di ricevimento. 

La sola affissione all'albo comunale non basta in caso di irreperibilità relativa.

I precedenti della Consulta

La Consulta, con la decisione numero 258/2012, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del c. 4 art. 26 DPR 602 del 73 nella parte in cui prevede che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica potesse avvenire attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'Albo Comunale, ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera e Dpr 600 del '73. 

La Corte costituzionale ha ritenuto che possono essere notificate le cartelle nei casi di irreperibilità assoluta senza ulteriori avvisi così come previsto per gli avvisi di accertamento. 

Nel caso di irreperibilità relativa invece deve farsi riferimento alle disposizioni che prevedono la comunicazione preventiva del deposito presso la casa comunale, ovvero deve farsi riferimento all'art.140 c.p.c.

Nella vicenda trattata dalla recente Cassazione, però, vi è una peculiarità.

La cartella era stata ricevuta da una persona diversa del destinatario, nel caso di specie dal coniuge convivente.

I giudici di appello della C.T.R. del Piemonte, con la sentenza n. 46/11, confermavano la decisione adottata dalla C.T.P. di Novara la quale riteneva che: "la redazione da parte del messo notificatore della raccomandata informativa [art. 60, lett. b-bis cit.] è indispensabile per portare a termine il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente a mani del coniuge convivente, soggetto diverso dal destinatario".


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