Data: 24/05/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Tra le tante novità che ha portato con sé l'approvazione del Ddl lavoratori autonomi, diventato legge nei giorno scorsi e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ve ne è anche una la cui portata è passata in secondo piano ma che, invece, merita di essere evidenziata. 

Si tratta, in particolare, della modifica apportata al codice di procedura civile e, più in particolare, all'articolo 634, ovverosia alla norma che si occupa di disciplinare la prova scritta da poter porre idoneamente a fondamento di un decreto ingiuntivo.

L'utilizzo delle scritture contabili nei procedimenti di ingiunzione

Sino ad oggi, infatti, tale articolo prevedeva che per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività potevano essere considerate prove scritte idonee a giustificare un'ingiunzione di pagamento anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui al codice civile, bollate, vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, tenute con l'osservanza di quanto per esse prescritto.

L'estensione ai lavoratori autonomi

Il Ddl lavoratori autonomi approvato in via definitiva dal Senato qualche giorno fa ha lasciato ferma tale previsione, ampliandone però la portata.

Nella nuova formulazione dell'articolo 634 del codice di rito delineata dal disegno di legge, infatti, si prevede che la possibilità di utilizzare anche le scritture contabili come prova scritta idonea ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo non sia più prerogativa esclusiva degli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, ma si estenda anche ai lavoratori autonomi.

Per questi ultimi, quindi, si amplieranno le possibilità di recuperare i propri crediti facendo ricorso al procedimento sommario previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice civile, sebbene per comprendere l'esatta portata della novità occorrerà attendere il recepimento della stessa nella prassi.

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