Data: 25/05/2017 18:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il procedimento al quale fare ricorso nelle controversie che hanno ad oggetto la liquidazione dei compensi degli avvocati � sempre quello sommario collegiale.

Rito sommario a prescindere dal thema decidendum

Con la sentenza numero 12847/2017 qui sotto allegata, la Corte di cassazione � infatti tornata a ribadire che sulla determinazione del rito non incide il fatto che si verta sul quantum o sull'an della pretesa creditoria: sia che la disputa riguardi la quantificazione della pretesa dell'avvocato, sia che riguardi la sua fondatezza giuridica, bisogna attivare il procedimento sommario. Ci� in quanto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 150/2011 non sussiste pi� la dicotomia procedurale connessa al thema decidendum ma � stato sancito il principio della necessaria unicit� del rito speciale.

Se ci� emerge chiaramente dall'articolo 14 del predetto provvedimento, in tal senso va anche l'articolo 3 del medesimo decreto in base al quale deve ritenersi in ogni caso impossibile convertire il rito sommario in ordinario in corso di causa (ad esempio perch� le difese della controparte dell'avvocato pongono in discussione anche l'an della sua pretesa).

Impugnazione solo con ricorso straordinario in Cassazione

Con l'occasione, i giudici di legittimit� hanno altres� precisato che il provvedimento con il quale sono definite le controversie relative alle parcelle degli avvocati pu� essere impugnato solo con ricorso straordinario in Cassazione, mentre non � possibile rivolgersi alla Corte d'appello.

E anche ci� a prescindere dal thema decidendum, con conseguente superamento del precedente orientamento sancito con la sentenza numero 19873/2015, nella quale la dicotomia tra an e quantum era stata lasciata salva almeno per il regime di impugnabilit� del provvedimento di primo grado.

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