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Data: 22/07/2005 - Autore: www.laprevidenza.it La fissazione di limiti di età per l'accesso agli impieghi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è facoltà riservata alla discrezionalità legislativa, la quale non può dirsi irragionevolmente esercitata allorquando la determinazione di siffatto limite risponda a criteri di evidente correlazione tra la probabilità statistica di una duratura conservazione dei requisiti psico-fisici necessari allo svolgimento dell'attività relativa al posto messo a concorso e le capacità normalmente possedute dall'essere umano in corrispondenza del raggiungimento dell'età massima prevista. (Si ringrazia EIUS per le note e la segnalazione) Tar Lazio, Sezione I bis Sentenza 26 maggio 2005, n° 4200 |
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