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Data: 27/05/2017 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nella seduta del 24 maggio, il Senato ha approvato all'unanimità il ddl n. 2291 recante modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria e il testo passa ora all'altro ramo del Parlamento. Le novità del disegno di leggeIl disegno di legge (qui sotto allegato) si compone di 5 articoli e mira a modificare gli articoli del codice riguardanti i reati di concussione, corruzione in atti giudiziari, millantato credito e traffico di influenze illecite, introducendo aggravanti specifiche di pena (aumento fino alla metà) per i casi in cui la commissione dei suddetti reati avvenga da parte di coloro che svolgono la professione forense ovvero esercitano l'attività giurisdizionale, quindi, tra l'altro, magistrati e avvocati. Come si legge nella relazione introduttiva, "la ulteriore differenziazione tra le sanzioni appare giustificata dalla necessità di rimarcare il diverso disvalore sociale della condotta di coloro che svolgono l'attività e le funzioni suindicate rispetto alle altre, in ragione delle diverse posizioni giuridiche ricoperte, laddove in tali casi, risulta maggiore l'aspettativa di affidabilità e di liceità delle condotte". Le aggravanti se i reati sono commessi da avvocati e giudiciL'articolo 1 introduce un'aggravante all'art. 317 c.p. riguardante il reato di concussione, precisando che la pena prevista per l'illecito è aumentata fino alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Quest'ultima parte va a sostituire la precedente dizione "attività giurisdizionali", così ampliando la platea dei soggetti attivi delle condotte di reato. L'articolo 2, invece, reca l'aggravante della pena aumentata fino alla metà per il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p. laddove colui che dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità sia un magistrato, un appartenente al personale amministrativo degli uffici giudiziari, ovvero un avvocato. L'articolo 3 è stato introdotto ex novo in Commissione e ha previsto la medesima aggravante anche per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 319-quater del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità) se i fatti ivi previsti vengano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Sempre se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, l'aumento della pena fino alla metà è prevista anche dall'articolo 4 del ddl in relazione al reato di millantato credito ex art. 346 del codice penale. Infine, l'articolo 5 interviene sul reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., il quale già prevede l'aumento di pena se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, ma il ddl lo fissa fino alla metà.
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