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Data: 28/05/2017 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Se il coniuge guadagna poco meno di mille euro al mese, alla luce dei nuovi orientamenti espressi dalla Corte di cassazione non ha diritto all'assegno divorzile. Questo è quanto emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 22 maggio 2017, che ha subito recepito quanto sancito dai giudici di legittimità nella rivoluzionaria sentenza numero 11504/2017, ribadendo che il pregresso tenore di vita matrimoniale non è più un presupposto per il riconoscimento del mantenimento, che spetterà invece solo se l'ex richiedente non è indipendente economicamente. L'indipendenza economicaIl Tribunale di Milano, nella predetta sentenza, ha inoltre precisato che per indipendenza economica deve intendersi la capacità che una persona adulta e sana ha di provvedere al proprio sostentamento, tenendo conto del contesto sociale in cui è inserita. In altre parole la sua capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali. In tal senso, come si legge in sentenza, può prendersi a parametro di riferimento il mancato raggiungimento dei requisiti di reddito massimi fissati per godere del patrocinio a spese dello Stato, che ad oggi corrispondono a circa 11.528,41 euro annui. Un altro parametro utile, poi, può essere individuato nel reddito medio della zona in cui vive e abita chi richiede l'assegno. Nel caso di specie, considerato il nuovo indirizzo di giurisprudenza e recuperandone i principi, il Tribunale di Milano ha quindi ipotizzato "una prognosi negativa circa la spettanza dell'assegno di divorzio alla … ricorrente". Leggi anche: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni" |
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