Data: 28/05/2017 19:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Torniamo ancora una volta su un argomento che attanaglia molti contribuenti: la validità degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. Molti contribuenti ricevono avvisi di accertamento, di cui quasi la totalità viene firmata non dal Direttore p.t. dell'Agenzia delle Entrate ma bensì su sua delega.

In merito alla delega di firma degli avvisi di accertamento la Cassazione torna sull'argomento con l'ordinanza n. 12960/2017 (sotto allegata), ribadendo il principio cardine che regola la materia fiscale e gli avvisi di accertamento e confermando il suo precedente orientamento.

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Già nella sentenza n. 25017/2015, la S.C. si era espressa, dichiarando nullo l'accertamento firmato su delega del direttore dell'Agenzia, allorquando la delega di firma fosse incompleta, generica ed impersonale.

Così anche il caso trattato recentemente dalla Cassazione nella sua ordinanza.

La delega deve specificare il nome del delegato

Una società proponeva ricorso avverso un accertamento tributario, la cui delega di firma era generica.

La legge, in materia fiscale e tributaria, prevede, agli artt. 42 DPR 600/73, 21 septies, 21 octies e 21 novies l. 241/90, che la delega di firma debba essere chiara, ovvero deve specificare il nome del delegato, elemento richiesto a pena di invalidità della stessa delega concessa.

L'invalidità della delega di firma, coinvolge, a sua volta, l'atto impositivo, come confermato nella recente ordinanza di Cassazione, n 12960/2017 e dalle sue precedenti sentenze. Questo quanto si legge nel provvedimento: "La delega non può essere fatta "per relationem" con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capo team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento ecc.) e non potendo essere sostituiti da soggetti eventualmente subentranti neanche individuabile al momento del conferimento della delega a ciò non può riconoscersi ultrattività con riferimento a possibili mutamenti di qualifica di soggetti individuati, al momento del conferimento della delega, solo per relationem con riferimento all'incarico ricoperto. La cosiddetta delega "in bianco", priva del nominativo soggetto delegato, deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l'atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell'atto".


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