Data: 18/03/2020 15:00:00 - Autore: Laura Bazzan

Preavviso: significato

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Il preavviso, nel diritto del lavoro, è un istituto posto a tutela della parte che subisce l'interruzione del rapporto di lavoro, finalizzato ad "attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto" medesimo (v., ex multis, Cass. n. 2897/1977).

Quando il diritto di recesso viene esercitato dal datore di lavoro, si parla di preavviso di licenziamento (che consente al lavoratore licenziato di usufruire di un periodo retribuito mentre ricerca un'altra occupazione); se a recedere è il lavoratore si parla invece di preavviso di dimissioni (utile al datore di lavoro per provvedere all'assunzione di un nuovo lavoratore nell'organizzazione produttiva in sostituzione del dimissionario).

Chi deve dare il preavviso

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L'obbligo di dare il preavviso grava quindi sulla parte del rapporto di lavoro che intende recedere dallo stesso.

A stabilirlo è l'articolo 2118 del codice civile, in forza del quale ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità e, in seguito all'abrogazione delle norme corporative, secondo le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

In ogni caso, le parti "possono validamente pattuire la facoltà per il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, di troncare immediatamente il rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto, non derivandone pregiudizio per il recedente, che con la prestata adesione al regolamento preventivo degli effetti del recesso è in condizione di valutarne in anticipo le possibili conseguenze" (Cass. n. 18377/2009).

Preavviso: quando non serve

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Va subito chiarito che l'obbligo di preavviso non è previsto nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessi per giusta causa, ossia quando si verifica una causa, addebitabile all'altra parte, che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, andando a ledere il necessario legame di fiducia alla base di qualsiasi rapporto lavorativo.

In tal caso, sia le dimissioni che il licenziamento possono essere comunicati, rispettivamente, al datore di lavoro o al lavoratore "oggi per domani".

Calcolo preavviso dimissioni e licenziamento

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Di norma sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) a stabilire in concreto quale termine di preavviso deve rispettare il lavoratore che intenda dimettersi o il datore di lavoro che intenda licenziare (per giustificato motivo oggettivo o soggettivo) un proprio dipendente.

Il preavviso, infatti, non è prestabilito dalla legge ma può variare a seconda del livello e della qualifica del lavoratore, dell'anzianità di servizio, del settore produttivo di riferimento.

Stabilito dal CCNL in un certo modo, non può essere derogato in peius (e quindi non può essere abbreviato per il licenziamento o allungato per le dimissioni) dalla contrattazione individuale, che può, semmai, prevedere una sua modifica in melius.

In ogni caso, nel periodo di preavviso non vengono computati i giorni di assenza del lavoratore dovuti a malattia (cfr. ex multis, Cass. n. 4915/1983) e ferie (Cass. n. 985/2017), mentre resta dibattuto se la sospensione del preavviso operi anche in caso di infortunio e maternità.

Preavviso dimissioni metalmeccanici

Per fare alcuni esempi, il CCNL metalmeccanici prevede un preavviso distinto a seconda della categoria professionale e degli anni di servizio.

Nel dettaglio, chi appartiene alla sesta o alla settima categoria professionale deve dare un preavviso di due, tre o quattro mesi, a seconda che i suoi anni di servizio siano fino a cinque, oltre cinque e fino a dieci o oltre dieci. Per gli appartenenti alla quarta e alla quinta categoria, i termini si riducono a un mese e quindici giorni, due mesi o due mesi e quindici giorni. Chi è inquadrato nella seconda o nella terza categoria deve rispettare un preavviso di dieci giorni, venti giorni o un mese. Infine, chi si trova nella prima categoria può recedere preavvisando l'altra parte con un anticipo di sette, quindici o venti giorni.

Preavviso dimissioni commercio

Lo stesso sistema è adottato dal CCNL commercio, che distingue i lavoratori in quadri e primo livello, secondo e terzo livello, quarto e quinto livello, sesto e settimo livello.

La prima classe deve dare un preavviso di sessanta, novanta o centoventi giorni di calendario, a seconda che l'anzianità di servizio sia fino a cinque anni, da cinque a dieci anni o oltre dieci anni.

Considerando le medesime anzianità, il preavviso è di trenta, quarantacinque o sessanta giorni per la seconda classe; di venti, trenta o quarantacinque giorni per la terza classe e di quindici, venti o venti giorni per la terza classe.

Decorrenza del preavviso

La decorrenza del preavviso viene individuata nel momento in cui il recesso è portato a conoscenza della controparte o nel diverso momento previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Dimissioni senza preavviso

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La scelta di non dare il preavviso, in ogni caso, non rende le dimissioni illegittime, né produce tale effetto sul licenziamento.

In caso di dimissioni, in particolare, se il lavoratore decide di abbandonare il proprio lavoro senza dare il preavviso al datore di lavoro, quest'ultimo non potrà trattenerlo, ma potrà trattenere dalla sua busta paga un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore stesso se avesse dato il preavviso.

A dirlo è il comma 2 dell'articolo 2118 c.c., in base al quale "In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso".

Lo stesso discorso vale, quindi, anche in caso di licenziamento: se il datore di lavoro non dà al lavoratore il preavviso di licenziamento, dovrà pagargli la cd. indennità sostitutiva del preavviso.

Calcolo mancato preavviso

In concreto, l'indennità sostitutiva del preavviso si calcola secondo il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e, quindi, considerando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti (da determinarsi sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato) e ogni altro compenso di carattere continuativo, incluso l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al lavoratore, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Dimissioni telematiche e preavviso

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A far data dal 16 marzo 2016, in applicazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 151/2015, le dimissioni del lavoratore possono essere trasmesse al datore di lavoro soltanto in via telematica per mezzo dell'apposito "Modulo recesso dal lavoro/revoca" direttamente dal lavoratore interessato munito di PIN INPS o dai soggetti abilitati (CAF, sindacati, patronati, enti bilaterali, commissioni di certificazione).

Il modulo, da compilarsi secondo le indicazioni di cui al d.m. 15 dicembre 2015, è reperibile all'indirizzo istituzionale del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it.

Tale procedura, come chiarito dalla circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non incide sull'obbligo di preavviso in capo a lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Poiché le dimissioni telematiche vanno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro, in particolare, è necessario che, ai fini del calcolo del preavviso, il lavoratore tenga conto della data di invio del modulo.

Fac-simile lettera di dimissioni con preavviso

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Per le categorie di lavoratori ai quali non si applica la procedura telematica, tra questi, anche dipendenti pubblici e lavoratori domestici, il preavviso di dimissioni può essere fornito al datore di lavoro con una comunicazione a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mani del seguente tenore:

Nome Cognome lavoratore

Indirizzo

Città

Spett.le

Nome Cognome datore di lavoro/denominazione società

Indirizzo

Città

Luogo e data

Oggetto: Dimissioni con preavviso

La presente per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro in essere dal ______________ con la qualifica di ______________.

A tal fine, preciso di rassegnare le mie dimissioni in data odierna, nel rispetto del periodo di preavviso di _______ giorni/mesi, e che, pertanto, l'ultimo giorno lavorato sarà il _________.

Distinti saluti

Firma

________________

Fac-simile lettera di licenziamento con preavviso

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Denominazione società

Indirizzo

Città

Sig.

Nome Cognome lavoratore

Indirizzo

Città

Luogo e data

Oggetto: Licenziamento per ____________

Gentile Sig./Sig.ra ____________,

con la presente siamo spiacenti di comunicarle il nostro recesso dal rapporto di lavoro a seguito di ______________ (indicare la ragione del licenziamento).

A tal fine, le precisiamo che il rapporto di lavoro si intenderà risolto in data _______, nel rispetto del periodo di preavviso di _______ giorni/mesi, con decorrenza dal _________.

La invitiamo, pertanto, a prendere contatti con l'ufficio personale per il ritiro delle sue spettanze.

Distinti saluti

Firma del datore di lavoro

________________

Per ricevuta

Firma del lavoratore

________________


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