Data: 29/05/2017 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non si ha diritto di accedere al "Fondo di Solidarietà", istituito in via sperimentale dalla legge di Stabilità 2016, in caso di mancato versamento dell'assegno a favore dei figli: la misura, infatti, è destinata al sostegno del coniuge debole e non dei minori.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Ufficio del Distretto, in un decreto del 13 aprile 2017 (qui sotto allegato) che si è pronunciato in materia di fondo di solidarietà per il coniuge debole, misura che è stata resa operativa lo scorso 14 gennaio con l'effettivo stanziamento dei fondi (per approfondimenti: Fondo per il coniuge in stato di bisogno: dal 13 febbraio le domande).

Il Fondo di Solidarietà

La Legge di Stabilità ha stabilito in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, questa forma di sostegno economico a favore del coniuge in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento. Per il biennio sono stati stanziati, rispettivamente 250mila euro e 500mila euro annui.
Dalla lettura congiunta della legge e del D.M. del 15 dicembre 2016, il richiedente potrà essere il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole, qualora non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento, determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Inoltre, sono necessarie: l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000; l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza; la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
I Tribunali legittimati a ricevere l'istanza sono quelli: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

Niente accesso al Fondo senza l'assegno ex art. 156 c.c.

Nulla di fatto, dunque, per la madre che aveva chiesto di poter accedere al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno per recuperare l'arretrato derivante dall'inadempimento dell'ex all'obbligo di provvedere al mantenimento mensile dei figli comuni, disposto dalla sentenza di separazione.

Il Tribunale meneghino ritiene l'istanza inammissibile proprio in virtù della natura del credito fatto valere, che origina da un assegno di mantenimento in favore dei figli, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., non essendo la richiedente titolare di assegno per sé ai sensi dell'art. 156 del codice civile.

Il presupposto per l'accesso al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015, si legge nel provvedimento, è che il richiedente "non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice", ossia l'assegno di separazione.

Il fondo di solidarietà, infatti, rappresenta una misura a sostegno del "coniuge debole" e non dei minori, e ciò nonostante la dottrina abbia sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.): così facendo, infatti, solo il "genitore" che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé).

Ciononostante, conclude il giudice, poiché, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo), ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.), ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c., non abbia titolo per accedere al Fondo di solidarietà per il coniuge debole.


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