Data: 29/05/2017 15:00:00 - Autore: Veronica Ribbeni

di Veronica Ribbeni - Aggrava il reato, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, la circostanza di avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone. E' quanto stabilito dalle sezioni unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 40516/2016 sotto allegata) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, hanno affermato che l'aggravante dell'aver agito con crudeltà (ex art. 61, 1° comma, n. 4, c.p.) ha natura soggettiva ed è compatibile con il dolo d'impeto.

L'aggravante della condotta crudele

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza n. 40516/2016 precisano che le sevizie costituiscano azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente a infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive e gratuite; la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione, eccede rispetto alla normalità causale.

Secondo la Corte, le forme di manifestazione dell'aggravante sono accomunate dall'efferatezza.

Ciò premesso, posto che il dolo d'impeto sia un dato meramente cronologico dello sviluppo della fattispecie di reato concreta, è possibile che un delitto maturato improvvisamente si estrinsechi in forme che denotino efferatezza e brutalità ed è conseguentemente compatibile a tale forma di dolo, l'applicazione della circostanza aggravante della crudeltà di cui all'art. 61 c. I n. 4, c.p..

Puntualizza la Suprema Corte che la riprovevolezza aggiuntiva della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.4, c.p., riguardi l'azione e non l'autore; "si infligge una pena più severa perché la condotta è efferata e non perché l'agente è una persona crudele".


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