Data: 29/05/2017 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Danneggiare la porta di ingresso di un negozio o la serranda non è più reato. Manca infatti l'esposizione alla pubblica fede e dunque non scattando l'aggravante rientra nell'ipotesi depenalizzata dal decreto legislativo n. 7/2016, integrando dunque un mero illecito civile. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione con la decisione n. 26857/2017 depositata oggi (e sotto allegata) annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che condannava un uomo per il reato ex art. 635 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Porta di ingresso del negozio: esclusa la pubblica fede

Pur dando atto del contrasto esistente in materia, gli Ermellini decidono di aderire infatti all'orientamento che ritiene di escludere l'esposizione alla pubblica fede della porta di ingresso di un esercizio commerciale (cfr. tra le altre cass n. 46187/2004; n. 44953/2016), quando è presente il titolare.

Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede, premettono dal Palazzaccio, "può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625, n. 7, c.p. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato".

L'esposizione di una res alla pubblica fede, scrivono dunque i giudici, comporta che essa si trovi "fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose".

Ne consegue che tale condizione, concludono dalla S.C., non può mai ricorrere in riferimento ala porta d'accesso ad un locale "all'interno del quale sia presente il titolare, in relazione alla quale, quindi, l'aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua (o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità) sarebbero privi di giustificazione".


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