Data: 05/06/2017 19:15:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non c'� alcuna disparit� di trattamento, di rilievo costituzionale, tra la possibilit� della donna di abortire o dichiarare la sua volont� di mantenere l'anonimato perch� non vuole essere madre e l'uomo che non pu� ingiustificatamente rifiutare di sottoporsi al test di paternit� in quanto ci� rappresenta indizio decisivo che fa scattare l'accertamento giudiziale.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 13880/2017 (qui sotto allegata) che si � pronunciata su ricorso di un uomo convenuto in giudizio dalla presunta figlia affinch� fosse accertata e dichiarata giudizialmente la sua paternit� naturale.

L'uomo ha affermato di non ricordare di aver avuto una relazione con la madre della donna e comunque non essere mai stato informato della nascita della figlia. Le sue doglianze venivano accolte in Tribunale, ma a seguito d'impugnazione della sentenza, i giudici della Corte d'Appello disponevano CTU genetica a cui l'appellato rifiutava di sottoporsi per ragioni di salute.

Da tale rifiuto, il collegio faceva scaturire l'accoglimento della domanda: il diniego opposto dall'uomo risulta ingiustificato essendo l'esame un semplice prelievo salivare, pertanto, tale rifiuto valutato congiuntamente all'incontestata frequentazione dei due presunti genitori in epoca compatibile con il concepimento integra la prova della fondatezza della domanda di accertamento di paternit�.

Niente disparit� di regime tra maternit� e paternit� naturale

In Cassazione l'uomo eccepisce, tra l'altro, l'illegittimit� costituzionale dell'art 269 c.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'ingiustificata disparit� del regime giuridico relativo alla maternit� e paternit� naturali.

Mentre la donna, spiega il ricorrente, pu� scegliere di non essere madre esercitando il diritto all'aborto o esercitando alla nascita del figlio il diritto di rimanere anonima, l'uomo non pu� scegliere di non essere padre perch� non ha la possibilit� di rimanere anonimo e sottrarsi all'azione di riconoscimento della paternit�.

Tuttavia per i giudici l'eccezione � infondatale situazioni della madre e del padre, spiegano gli Ermellini, che il ricorrente ritiene normativamente discriminate non sono paragonabili.

L'interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della L. 194/1978 e a rimanere animona ex d.P.R. 396/2000 non pu� esser assimilato all'intesse di chi, negando la volont� diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternit� naturale.

Non pu� lamentarsi, dunque, alcuna disparit� di trattamento attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse.

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