Data: 06/06/2017 21:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Sono sufficienti anche un paio di minacce alla ex compagna per integrare il reato di stalking. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (nella recente sentenza n. 26588/2017 qui sotto allegata), confermando la condanna per il reato ex art. 612-bis c.p. nei confronti di un uomo ritenuto colpevole di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva avuto in precedenza una relazione.

L'imputato ricorre in Cassazione contestando la sussistenza del reato ma per gli Ermellini il ricorso � manifestamente infondato.

Per lo stalking bastano due condotte di minaccia o molestia

Oltre, alla genericit� dei motivi del ricorso da parte dell'imputato, affermano dal Palazzaccio, la sentenza impugnata ha concluso ineccepibilmente per la configurabilit� dell'ipotesi di reato, inserendosi nel consolidato alveo interpretativo della giurisprudenza di legittimit�.

Secondo l'orientamento condiviso, infatti, � "configurabile il delitto di atti persecutori quando, come previsto dall'articolo 612-bis c.p., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumit� propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia" (cfr., tra le altre, Cass. n. 8832/2010; Cass. n. 24135/2012).

Nulla da fare per l'uomo neanche relativamente alle attenuanti generiche, la cui mancata concessione, evidenziano i giudici di piazza Cavour, "risulta logicamente e congruamente motivata sulla base della reiterazione delle condotte delittuose e della personalit� del reo cos� come la quantificazione della pena non � avvenuta in maniera illegale e come tale non � assoggettabile al sindacato di legittimit�, coinvolgendo l'esame di circostanze soggettive e di fatto correttamente vagliate dalla Corte d'Appello".

Da qui l'inammissibilit� del ricorso e la condanna anche al pagamento delle spese processuali e di 2mila euro a favore della Cassa delle Ammende.

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