Data: 06/06/2017 15:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Se la mamma, dopo essere andata a vivere con il nuovo compagno, non versa più l'assegno ai figli stabilito in sede di divorzio dall'ex marito, rischia di essere condannata penalmente, a meno che non provi di trovarsi in uno stato di assoluta e incolpevole indigenza.

Assoluta e incolpevole indigenza

A tal proposito, con la sentenza numero 27788/2017 del 5 giugno (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito che non sono sufficienti a giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo economico stabilito dal giudice del divorzio il tenore delle buste paga, le risultanze delle dichiarazioni fiscali o la documentazione attinente lo stato di disoccupazione, essendo necessaria invece una valutazione complessiva della condizione in cui si trova l'obbligato.

Nel caso di specie, ad esempio, la madre insolvente era stata definita già dal giudice del merito come una donna ancora giovane che, però, si era rassegnata "alla penuria di offerte lavorative".

Esenzione da responsabilità

Invece, la giurisprudenza costante, nelle diverse pronunce, ha richiesto ai fini dell'esenzione da responsabilità delle condizioni ben precise, parlando, di volta in volta, di prova:

  • della assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole

  • di una concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi

  • di una una indigenza assoluta da parte dell'obbligato

  • di uno stato di vera e propria indigenza economica.

Elementi che, insomma, non potevano dirsi sussistenti nel caso di specie, con la conseguenza che la condanna alla madre resta.


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