Data: 07/06/2017 22:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'assegnazione della casa coniugale al coniuge divorziato non comprende il "box auto", poiché questo non rientra nell'ambiente domestico che negli anni ha rappresentato il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita.

Lo ha disposto il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con la sentenza 1433/2017 (qui sotto allegata) del 21 marzo scorso (pres. Grimaldi di Terresena, rel. Ciardo). Il provvedimento giunge a seguito del ricorso presentato da una donna per ottenere il divorzio dal marito.

In questa sede la ricorrente chiede venga aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, stante le accresciute esigenze dovute al raggiungimento della maggiore età e dell'iscrizione all'università. Ancora, la donna chiede l'assegnazione della casa coniugale e del box di pertinenza dell'appartamento, pur di proprietà esclusiva del marito. 

Il Tribunale conferma l'assegnazione della casa, come già avvenuto in sede di separazione: l'accoglimento della richiesta appare giustificato in quanto, nonostante le figlie siano divenute maggiorenni e si siano iscritte all'università, la convivenza permane e le ragazze non sono economicamente autosufficienti.

Il box non rientra nella "casa coniugale"

La casa coniugale, spiegano i giudici, è stata definita quale "ambiente domestico" costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Cass., sent. 308/2008).
Trattandosi di tutelare i diritti fondamentali dei minori o dei figli economicamente non autosufficienti, tale interesse è dotato di copertura costituzionale: ne discende che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole, neppure allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole (Cass., sent. 8361/2011).

Sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento reale o personale sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile invece in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste in ragione ella loro acquisita autonomia e indipendenza economica.

Se nella specie permangono i requisiti per l'assegnazione dell'abitazione, il Tribunale precisa che non costituisce casa coniugale in tal senso, suscettibile di attribuzione a titolo di godimento a vantaggio del coniuge non proprietario, il box auto situato all'interno del complesso condominiale, che dovrà rimanere nell'esclusiva disponibilità del proprietario, ossia del marito.

In un precedente, la Cassazione (ord. 29468/11) ha escluso che garage debba essere ricompreso nel provvedimento di attribuzione della casa coniugale, a meno che l'assegnatario dell'appartamento non provi che dimostri la sua destinazione a servizio dell'abitazione.

Tutte le notizie