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Data: 07/06/2017 22:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Equitalia deve stare in giudizio personalmente e non per il tramite di un procuratore speciale, altrimenti va negata la sua legittimazione processuale. Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Varese con la sentenza numero 310/2017 (qui sotto allegata), preannunciando non pochi problemi all'Agente della riscossione, che minacciano di ripercuotersi sui numerosissimi processi che lo vedono coinvolto. La vicendaIl giudizio, nel caso di specie, aveva preso le mosse dal ricorso presentato da un contribuente avverso cinque cartelle di pagamento, delle quali lo stesso asseriva di essere venuto a conoscenza solo dietro istanza presentata all'agente della riscossione. Dopo la costituzione di Equitalia per mezzo di un avvocato nominato quale procuratore speciale, il contribuente ha tuttavia eccepito che tale costituzione era da considerarsi inammissibile, con conseguente inammissibilità anche di tutte le produzioni versate in causa. Niente procuratoreIl contribuente, in particolare, ha rilevato che a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 156/2015 all'articolo 11 del decreto legislativo numero 546/1992 (in vigore dal 1° gennaio 2016), oggi l'agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente o per il tramite della struttura sovraordinata. Non può, invece, ricorrere a procuratori speciali o generali: tale facoltà, infatti, è riconosciuta esclusivamente alle parti diverse dall'agente della riscossione e dagli enti impositori. La posizione della CTPTale interpretazione è stata accolta integralmente dalla CTP di Varese che, nella sentenza in commento, ha dichiarato la carenza di legitimatio ad processum di Equitalia, confermando così che la stessa, effettivamente, non si era validamente costituita in giudizio. Di conseguenza, non potendo essere considerati gli atti dalla stessa posti in essere, per la CTP resta non provata la rituale notifica delle cartelle impugnate e il contribuente porta a casa una bella vittoria, seppur con compensazione delle spese di giudizio.
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