Data: 07/06/2017 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - A seguito della firma del Consiglio dei Ministri, avvenuta lo scorso 22 maggio, è ormai imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto attuativo sull'Ape Sociale e sulla c.d. Quota 41.
Sono rimaste inascoltate le richieste dei sindacati: i due decreti attuativi, infatti, non hanno ampliato la platea dei beneficiari, confermando che la misura sarà garantita sì ai disoccupati, ma solo ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Si rammenta che, oltre ai disoccupati, avranno diritto alla prestazione i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità (ex. art. 3, comma 3, legge 104/1992) oppure sono essi stessi riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%; ne potranno, infine, beneficiare i lavoratori dipendenti in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni che, alla data della domanda di accesso all'APE sociale, svolgano da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività usuranti elencate nell'allegato al decreto.

APE Social: solo per disoccupati a seguito di licenziamento

La platea di aventi diritto, dunque, ne esce piuttosto compressa: avranno diritto all'agevolazione i soli lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, legge 604/1966). Inoltre, i lavoratori dovranno aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione loro spettante per la disoccupazione.
Questi potranno usufruire dell'APE Sociale, senza alcuna penalità sulla pensione, se avranno compiuto 63 anni di età con almeno 30 anni di contribuzione. In alternativa, a prescindere dall'età anagrafica, si potrà uscire con 41 anni di contributi se sono stati svolti almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni.
Nulla di fatto, invece, per tutti i disoccupati il cui contratto di lavoro si sia risolto per cause diverse da quelle summenzionate, ad esempio la frequente scadenza di un contratto a tempo determinato, nonché per gli agricoli e i lavoratori autonomi o collaboratori che hanno chiuso l'attività o concluso la collaborazione.

Le domande

Recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, si è provveduto a uno spostamento del termine entro il quale sarà possibile l'inoltro delle domande, oltre che la possibilità di retrodatare le prestazioni (a partire dal 1° maggio 2017) se in possesso dei requisiti necessari.
Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale potranno essere presentate entro il 15 luglio; quelle presentate successivamente, comunque non oltre il 30 novembre, saranno prese prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.
Gli interessati dovranno produrre la lettera di licenziamento, quella di dimissioni per giusta causa o il verbale di risoluzione consensuale; inoltre, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno dei requisiti anagrafici e contributivi.
Per quanto riguarda il profilo dei soggetti che assistono il coniuge o il parente convivente, si dovrà allegare la certificazione attestante la propria invalidità oppure l'handicap in situazione di gravità della persona a cui si presta assistenza.
Per i lavori usuranti l'interessato produrrà, in aggiunta, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte e il livello di inquadramento attribuito.
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