Data: 06/06/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La professione forense, dal 2014, è assoggettata a un nuovo codice deontologico, che ha sostituito in toto il precedente. Al fine di prevenire l'insorgere di incertezze interpretative, la nuova legge professionale ha sancito espressamente che il criterio che deve regolare la successione nel tempo delle norme del codice deontologico è quello del cd. favor rei.

Mancata restituzione dei fascicoli

Appellandosi a tale precisazione, la sentenza numero 13982/2017, depositata dalla Corte di cassazione il 6 giugno (qui sotto allegata), ha quindi chiarito che la mancata restituzione dei fascicoli al cliente è un illecito che, anche se commesso prima del 15 dicembre 2014, va sanzionato con l'avvertimento e non con la più grave censura.

L'articolo 33 del codice deontologico

A prevederlo è l'articolo 33 del nuovo codice deontologico che, quindi, prevale sulla disciplina dell'illecito comportamentale contenuta nell'articolo 42 del vecchio testo.

Nel caso di specie, proprio in virtù di tale seconda norma, un avvocato era stato sanzionato dal CNF con la censura per non aver restituito al suo cliente e al nuovo avvocato di questo, dopo la revoca del mandato, i documenti relativi a diverse pratiche che aveva patrocinato.

Per la Corte, tuttavia, l'avvicendamento tra i due codici deontologici, le diverse previsioni contenute nel nuovo testo e il principio del favor rei giustificano l'assoggettamento del legale alla più clemente sanzione dell'avvertimento.


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