Data: 08/06/2017 12:30:00 - Autore: Marco Capone

Avv. Marco Capone - Ognuno di noi, nel frequentare ad esempio i più popolari "social network", si è imbattuto, più di una volta nella vita, nelle pseudo proposte/promesse di facili guadagni realizzabili comodamente da casa e con il solo ausilio di un pc. Cosa si nasconde realmente dietro questo tipo di attività? E fino a che punto questo genere di annunci possono dirsi veritieri e legali? Ovviamente il fenomeno del lavoro offerto via web risulta praticamente infinito, almeno quanto infiniti sono i contenuti e le potenzialità della rete internet. In questa sede, lontani da generalizzazioni e facili qualunquismi, si cercherà di fornire qualche utile informazione sull'argomento.

Le insidie dietro le offerte di lavoro online

Un aspetto a cui prestare particolare attenzione quando si decide vagliare una offerta di lavoro (soprattutto se proveniente dal web) è il disposto di cui alla L. n. 173/2005; la quale all'art. 5 commi 1 e 2 testualmente recita: "… 1) Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 2) E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo". 

Le operazioni piramidali

Del medesimo tenore è la norma che regolamenta le pratiche commerciali nei confronti dei consumatori laddove definisce sleale, e dunque inammissibile, ogni attività tesa ad: "… avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilià di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti" (D. Lgs. 206/2005 art. 23 comma 1 lett. p.). È evidente pertanto, che bisogna tenersi ben lontani da ogni forma di meccanismo lucrativo di tipo piramidale come quelli innanzi descritti. In tali casi infatti, oltre all'assenza di reali guadagni, si rischia anche di incappare in veri a propri reati produttivi di pesanti conseguenze sanzionatorie (v. art. 7 L. 173/2005).

Il Multilevel Marketing

C'è poi un'altra pratica commerciale, particolarmente diffusa nella rete, definita "Multilevel Marketing". In questo caso, l'aspirante lavoratore, oltre ad avere la possibilità di vendere direttamente determinati prodotti, potrà anche creare una propria rete di distribuzione reclutando altri soggetti interessati a loro volta a distribuire i beni (o servizi) dalla Casa Madre. In virtù di tale meccanismo, ogni affiliato percepirà un utile sia in funzione della quantità di merce personalmente commercializzata, sia sulla base prodotti venduti dai componenti della propria rete. Facendo riferimento alle norme citate in precedenza, si evince che il "Multilevel Marketing" può dirsi lecito solamente quando la principale fonte di reddito derivi comunque dall'attività della vendita, mentre l'introito proveniente dal mero reclutamento di altri soggetti deve risultare del tutto secondario. Se dunque così deve essere, appare davvero difficile ipotizzare ingenti guadagni restando comodamente seduto sulla poltrona di casa. La realtà (soprattutto quella virtuale), è che dietro a tali tipologie di annunci lavorativi, spesso si cela solo l'intento di riscuotere le somme iniziali corrisposte dai nuovi iscritti (ad esempio per acquisti di campionari, corsi formativi o altro) per poi abbandonare gli adepti al proprio destino. A tal proposito è bene ricordare che, sempre in virtù della più volte richiamata Legge n. 173 del 2005, l'incaricato alle vendita a domicilio non può essere obbligato ad acquistare, salvo minime eccezioni, beni o servizi forniti dall'azienda per cui opera (art. 4 comma 4 L. 173/2005).

Come contrastare i falsi annunci di lavoro

Occorre lo sforzo di tutti per contrastare i falsi annunci di lavoro. Questi, in un sol colpo, sono capaci di danneggiare i giovani in cerca di occupazione e le aziende che operano seriamente sul mercato. Molto importante è segnalare a chi di dovere ogni proposta ingannevole e che comunque si pone in contrasto con i principi di diritto fin ora richiamati. Inoltre, non sono da sottovalutare le azioni legali, anche collettive, tese ad ottenere il risarcimento dei danni derivante dall'operato di imprenditori poco corretti e privi di scrupoli. Internet è senza dubbio la più grande opportunità di ampliamento degli orizzonti professionali a disposizione dei giovani di oggi e di domani. Impegniamoci affinché il web non si trasformi in un enorme oceano dove certamente ci possono essere dei buoni pesci, ma dove questi, sempre più spesso, muoiono per il troppo inquinamento


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