Data: 08/06/2017 19:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'avvocato che omette di proporre impugnazione per ignoranza della legge processuale non può essere scusato e il suo atteggiamento non configura un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a giustificare la rimessione in termini.

L'orientamento prevalente

Con la sentenza numero 27438/2017 depositata il 1° giugno e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha preso atto dell'esistenza di un precedente orientamento di segno contrario (affermato con la pronuncia numero 35149/2009), ma ha precisato che è "nettamente prevalente" l'orientamento che reputa il mancato o inesatto adempimento dell'onere del difensore di proporre impugnazione una falsa rappresentazione della realtà che può essere superata con la normale diligenza e attenzione. Esso, quindi, non può essere considerato idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la remissione in termini, considerato, peraltro, che in via presuntiva non è possibile escludere che l'assistito sia gravato dall'onere di vigilare che l'incarico conferito sia osservato esattamente.

Insomma: non è possibile porre a carico dello Stato la marchiana ignoranza della legge da parte del difensore.

Tardività dell'appello

Nel caso di specie, quindi, l'appello proposto dal difensore è stato correttamente dichiarato tardivo dalla Corte del merito, nonostante il tentativo del difensore di addebitare il ritardo ad errate informazioni di cancelleria e, di conseguenza, tutti i motivi di ricorso in Cassazione sono caduti nel nulla.


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