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Data: 08/06/2017 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Nulla la nomina dell'amministratore di condominio che non si aggiorna, non frequentando i corsi previsti dalle norme. Lo ha sancito il tribunale di Padova con una recente sentenza (n. 818/2017 sotto allegata), pronunciandosi sulla nomina da parte dell'assemblea di una società quale amministratrice di condominio, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La vicenda terminava con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera che revocava la precedente. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto non provata l'effettuazione dell'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm n. 140/2015 di almeno 15 ore l'anno, decidendo sulle spese. I corsi di aggiornamento ex dm 140/2014 e il diritto ad amministratore qualificatoTutto ruota intorno alle norme di cui al decreto ministeriale n. 140/2014, recante regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio (a seguito della novella di cui all'art. 71 disp. att. c.c.), che dispone un obbligo di formazione con cadenza annuale. E' pacifico in giurisprudenza, riporta il giudice padovano, "che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla". Nel caso di specie, l'attestato prodotto dall'amministratore aveva valenza per il futuro, mentre per il passato lo stesso avrebbe dovuto fornire all'assemblea (per impedire l'impugnativa), "la prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell'attestato, quanto meno la documentazione attestante l'iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione - ma non lo ha fatto - costringendo l'attore alla impugnazione della delibera per far valere il proprio diritto ad avere come amministratore del condominio persona qualificata, come previsto dalla norma". Per cui, la richiesta di nullità della delibera e la conseguente automatica revoca dell'amministratore era legittima e giustificata. La vicenda si è conclusa in ogni caso con la dichiarata cessazione della materia del contendere.
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