Data: 11/06/2017 18:00:00 - Autore: Luisa Foti

Avv. Luisa Foti - Dopo essersene già occupata con le sentenze nn. 193/2016, 43/2017 (leggi in merito: "La nuova rubrica di diritto costituzionale: focus sulle sentenze 2017 della Consulta"), la Corte torna con le sentenze n. 68 e 109 sul tema della estensione della garanzia penale anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura, sostanzialmente, penale in base ai cd. "criteri Engels", elaborati dalla Corte Edu

La decisione della Consulta e i criteri Engels

Non è incostituzionale la sanzione della Consob per insider trading che dispone la confisca per equivalente - ovvero la confisca di beni e denaro per una cifra corrispondente al valore del profitto dell'illecito – pur non essendo questa prevista al momento della commissione del fatto. 

È questa la decisione della Corte Costituzionale, la n. 68/2017, con la quale il giudice delle leggi è tornato sul tema della estensione delle garanzie penali alle sanzioni amministrative di tipo afflittivo secondo i cd. "criteri Engels".

La Corte, pur avendo riconosciuto alla confisca per equivalente natura penale, ha però rigettato la questione precisando che l'insider trading fosse già sanzionato con un trattamento peggiore, essendo punito, prima della depenalizzazione, con una pena detentiva e con una multa, in quanto reato. Per questo motivo e in assenza di una pena che limiti la libertà personale, la sanzione di tipo pecuniario più la confisca per equivalente oggetto del giudizio di legittimità, devono essere considerate trattamenti sanzionatori più favorevoli rispetto alla sanzione della pena detentiva, inizialmente prevista.

In sostanza, il soggetto autore dell'illecito avrebbe un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole e cioè - anziché una (lieve) pena detentiva assieme ad una multa - una sanzione amministrativa e confisca per equivalente.

Molte le polemiche per l'applicazione retroattiva di una sanzione afflittiva nuova – la confisca per equivalente – al fatto commesso prima della entrata in vigore di tale istituto alla quale la stessa Corte riconosce natura afflittiva.


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