Data: 10/06/2017 12:00:00 - Autore: Luisa Foti

Avv. Luisa Foti - Le norme regionali di contrasto del GAP, il gioco d'azzardo patologico, rientrano nella materia concorrente della "tutela della salute". � questo il contenuto della sentenza n. 108/2017 con la quale il giudice delle leggi ha rigettato la questione proposta dal Tar Puglia che mirava ad una declaratoria di incostituzionalit� della norma regionale sul gioco d'azzardo per violazione delle regole sul riparto di competenza. 

La questione di legittimit� costituzionale

In particolare, il Tar Puglia, con ordinanza, rimetteva alla Corte la questione della legittimit� costituzionale della legge della Regione Puglia, dell'art. 7 della l. n. 43/2013 recante disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)�, laddove vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili". 

Secondo il ricorrente la norma sarebbe da ricondursi alla materia dell'ordine pubblico e quindi di competenza statale con conseguente dichiarazione di illegittimit� della disposizione stessa per violazione delle regole contenute nel titolo V della Costituzione

La decisione della Consulta

Negando che la legge rientri nella materia di ordine pubblico, cos� come sostenuto anche dal governo, la Corte ha invece spiegato che si tratterebbe di "tutela della salute" e quindi materia concorrente, per le seguenti ragioni: "il legislatore regionale � intervenuto, invece � come gi� anticipato � per evitare la prossimit� delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente pi� esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo" (fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcolismo).

La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalit� di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente �tutela della salute� (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione pu� legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Infatti "la norma regionale si muove su un piano distinto da quella del TULPS. Per quanto si � detto, essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell'ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, �piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente pi� deboli�, segnatamente in termini di prevenzione di �forme di gioco cosiddetto compulsivo�. In quest'ottica, la circostanza che l'autorit� comunale, facendo applicazione della disposizione censurata, possa inibire l'esercizio di una attivit� pure autorizzata dal questore � come nel caso oggetto del giudizio principale � non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni demandate all'autorit� di pubblica sicurezza".


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