Data: 09/06/2017 16:00:00 - Autore: Luisa Foti

Avv. Luisa Foti - Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha discusso di temi abbastanza importanti, tra cui quello della risarcibilit� dei danni derivanti da vaccini non obbligatori ma raccomandati e della legge sul cambio di sesso. Entrambi i temi, saranno oggetto delle prossime pronunce.

Risarcibilit� dei vaccini non obbligatori

In particolare, nella camera di consiglio del 24 maggio, si � discusso della risarcibilit� dei danni derivanti da vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria ma raccomandata dall'autorit� sanitaria, per violazione, secondo il giudice a quo, del diritto-dovere di solidariet�, del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, la legge � incostituzionale laddove non prevede la risarcibilit� del danno causato da un vaccino non obbligatorio ma consigliato. Attualmente la normativa prevede, invece, la risarcibilit� solo se a causare il danno sia un vaccino obbligatorio.

Si mira quindi ad una pronuncia additiva.

La legge sul cambio di sesso

Dopo essersi occupata, nell'udienza del 6 giugno, tra le altre questioni, di trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti (R. O. 23/2017), di interventi in favore di vittime di criminalit� e di norme in materia di patrocinio a spese della Regione Liguria, nell'udienza pubblica del 20 giugno prossimo, la Corte discuter� del contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale del Comune di Roma e della prescrizione dei reati sessuali in danno di minori.

Sempre nella stessa udienza si discuter� del tema dell'illegittimit� dell'art.1, comma 1 della l. 164/1982 della legge sulla rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, nella parte in cui la norma prevede che la rettificazione del cognome avvenga solo a seguito della modificazione dei propri caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Secondo il giudice a quo, in particolare il giudice di Trento - ma analoghe questioni sono state poste sulla stessa disposizioni anche da altri giudici - tale previsione violerebbe i diritti fondamentali. (R.O. 174/2015, 211/2015, 58/2017).

Altra questione sottoposta all'attenzione della Corte riguarda, in tema di successioni, l'ordine di preferenza del maso chiuso. Bench� la norma sia stata abrogata, il giudice a quo ne descrive la rilevanza in quanto la normativa precedente si applica ai rapporti sorti in quel periodo e dunque si applicherebbe alle successioni aperte in quel momento. In particolare, il giudice rimettente denuncia la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della irragionevolezza dovuta alla disparit� di trattamento delle donne rispetto agli uomini.


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