|
Data: 09/06/2017 10:20:00 - Autore: Michele Orefice Avv. Michele Orefice - È noto che nei confronti dei condòmini morosi, l'amministratore può ottenere dal giudice l'emissione di un decreto di ingiunzione, senza alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale. L'art. 63 delle disposizioni di attuazione del c.c. disciplina specificatamente tale possibilità, con riferimento alla riscossione delle quote condominiali, in base allo stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea. In particolare è opportuno osservare che tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto ingiuntivo, e fino alla relativa notifica, può passare anche qualche mese. Non solo, se il condomino moroso decide di opporsi al decreto i tempi si allungano, in quanto il giudizio di opposizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. In pratica tale procedimento civile avrà una durata media superiore ad un anno. Nel mentre è plausibile che l'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 n. 10 c.c., debba convocare l'assemblea annuale del condominio, per l'approvazione del rendiconto, di cui all'art. 1130 bis del codice civile. In questo caso l'amministratore dovrà risolvere un importante quesito, e cioè dovrà stabilire se le spese legali liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., ed opposto dal condomino moroso, debbano essere contabilizzate, come spese individuali del condomino moroso, nell'ambito del rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea condominiale. Le spese legali del decreto ingiuntivo opposto si addebitano al condomino morosoLa risposta al quesito è stata fornita dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 751 del 18.01.2016, che ha confermato la legittimità delle delibera condominiale di approvazione di un rendiconto in cui siano state addebitate al condomino moroso le spese legali liquidate, a suo carico, nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Tale pronuncia muove dall'assunto che le spese legali sono liquidate dal giudice e non vengono determinate dall'assemblea condominiale. Sebbene tali spese legali siano riferite ad un provvedimento giurisdizionale non ancora definitivo, cioè un decreto ingiuntivo opposto. Viceversa è opportuno rammentare che le spese vive per la richiesta del decreto ingiuntivo, come ad esempio quelle per il contributo unificato, marca da bollo, rilascio copie ecc., nonché l'eventuale anticipo preteso dall'avvocato per il procedimento sommario di ingiunzione, non potrebbero comunque essere addebitate al condomino moroso nel rendiconto prima dell'emissione dello stesso decreto, restando a carico di tutti gli altri condòmini, secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c. In altre parole trattasi del c.d. fondo per spese legali, anticipate dai condòmini solventi e ripartite tra di loro con tabella di proprietà, in quanto necessarie per il mantenimento della cosa comune. Di conseguenza sarebbe da ritenersi nulla, ex art. 1421 c.c., la delibera condominiale di approvazione di un rendiconto, che addebiti al condomino moroso le spese per l'attività stragiudiziale di recupero del credito. Nello specifico si concretizzerebbe un'ipotesi di nullità per modifica dei criteri di ripartizione delle spese comuni, in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. (Cass. n° 6714 del 19/03/2010). Anche se laddove l'attività stragiudiziale non sia economicamente rilevante, come nel caso di una lettera legale di diffida e messa in mora per il pagamento delle quote condominiali, è sufficiente che il preventivo di spese annuale, approvato dall'assemblea di condominio, contenga un conto dedicato ad eventuali "spese di liti stragiudiziali", con un determinato ammontare, affinché l'amministratore possa validamente attribuirle ai condòmini morosi nel rendiconto. In ogni caso, se il condomino continuasse ad essere moroso anche per altri contributi condominiali e l'amministratore di condominio volesse ricorrere ancora al procedimento monitorio, il secondo decreto non potrebbe riguardare le spese legali e la sorte capitale del primo decreto ingiuntivo "provvisoriamente esecutivo", che potrebbero essere riscosse dal condominio a seguito di esecuzione forzata, ma sempreché il giudice dell'opposizione non ne abbia sospeso la provvisoria esecutorietà. Avv. Michele Orefice |
|