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Data: 12/06/2017 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In relazione alle utenze idriche, i cittadini non sono tenuti a corrispondere alcun costo fisso svincolato dai consumi. Inoltre, poiché in materia di corrispettivo per il godimento di un pubblico servizio la posizione del privato cittadino assume natura di diritto soggettivo, questi potrà essere tutelato dal giudice ordinario in relazione alla non esistenza in capo all'ente del potere di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato importo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 14143/2017 (qui sotto allegata), con cui ha rigettato il ricorso avanzato dal Comune, a seguito dell'accoglimento della richiesta della titolare di un'utenza idrica sulla non debenza di "diritto fisso" richiesto dal Comune stesso. In Cassazione, il Comune si difende affermando di aver gestito il servizio idrico, determinando le relative tariffe nel pieno rispetto della normativa in vigore, aggiungendo che il giudice, valutando illegittimo il diritto fisso in esame, avrebbe dovuto disapplicare varie delibere comunali e la stessa delibera del CIPE n. 131 del 2002, che ne costituisce il fondamento. L'apparato difensivo, tuttavia, non convince la Suprema Corte che, in primis, dà atto che in una controversia del tutto analoga, con ricorrente lo stesso Comune, è già stata decisa in senso sfavorevole a questi (sent. n. 14958 del 2012). Servizio idrico: no al diritto fisso estraneo ai consumi dell'acquaIn generale, ribadiscono gli Ermellini, in tema di corrispettivo dovuto per il godimento di un pubblico servizio, la posizione del privato assume la natura di diritto soggettivo, tutelabile dinnanzi al giudice ordinario, per quanto attiene all'accertamento della inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato importo. In una simile situazione, infatti, vengono in rilievo diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e il giudice ben può verificare in via incidentale la legittimità e l'efficacia di provvedimenti della autorità amministrativi determinativi o modificativi della tariffa. Nel caso di specie specie, la debenza del diritto fisso "fogne e depurazioni" attiene al rapporto di utenza del servizio idrico integrato inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura dell'erogatore. Dalla delibera n. 55 del 2002, riportata nel ricorso, emerge che l'importo fisso "fognatura e depurazione" si compone di voci del tutto estranee ai consumi di acqua, relative invece ad altri parametri (numero addetti, superficie edificata, ecc.), non contemplati dalla predetta delibera del CIPE n. 131 del 2002. Pertanto appare incomprensibile la ragione secondo cui l'odierna resistente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione del CIPE, cui la delibera n. 55 del 2002 avrebbe dovuto conformarsi, né altre delibere comunali, come richiesto dal ricorrente, la cui rilevanza non viene specificamente chiarita. È bensì vero che, con successiva delibera n. 133 del 2004, il Comune ha eliminato l'importo per "costi generali ed amministrativi", ma questo non era il solo costo fisso svincolato dai consumi, essendo rimaste in vita voci variabili in funzione di numero di addetti e della superficie. Il ricorso deve dunque essere respinto. |
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