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Data: 13/06/2017 16:00:00 - Autore: Emanuele Papaleo Avv. Emanuele Papaleo - L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario limita l'accesso ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario stesso, esclusa la liberazione anticipata) prevedendo, in relazione a specifici reati, che la concessione di misure premiali sia subordinata a una serie di presupposti. I limiti all'accesso ai benefici penitenziariIl comma 1, come modificato da ultimo nel 2009, esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia. Si tratta dei seguenti delitti: - delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; - associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);- induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.); - produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.); - tratta di persone (art. 601, c.p.);
I benefici penitenziari potranno essere concessi ai detenuti per i suddetti delitti, purché (comma 1-bis) siano stati acquisiti elementi che escludono in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, anche in presenza di uno dei seguenti presupposti: - la limitata partecipazione al fatto criminoso (accertata nella sentenza di condanna) che rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;Il comma 1-ter dell'art. 4-bis limita inoltre, per un ulteriore catalogo di reati, la possibile concessione dei benefici penitenziari al presupposto dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta dei seguenti delitti: - omicidio (art. 575 c.p.);Il comma 1-quater dispone inoltre che ai condannati per alcuni reati di natura sessuale possano essere concessi i benefici penitenziari solo a seguito di un periodo di osservazione scientifica della personalità condotto collegialmente per almeno 1 anno. Si tratta dei seguenti delitti: - violenza sessuale semplice (art. 609-bis c.p.);Infine, il comma 3-bis della disposizione in commento aggiunge che i benefici non possono essere comunque concessi ai detenuti o internati per delitti dolosi quando la procura antimafia faccia presenti collegamenti attuali del soggetto con la criminalità organizzata. Avv. Emanuele Papaleo 333.76.86.986 |
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