Data: 13/06/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli

Cos'è l'assegnazione della casa familiare

L'assegnazione della casa familiare è il provvedimento con il quale, in sede di separazione o divorzio, viene garantita a una parte del nucleo familiare disciolto la conservazione dell'ambiente di vita domestica goduto quando la famiglia era unita. Esso è posto a tutela, in particolare, dei figli che, in tal modo, vengono preservati dal trauma di dover lasciare il luogo in cui stanno crescendo.

La casa familiare che può essere oggetto di assegnazione è solo quella il cui godimento da parte della famiglia sia abituale, stabile e continuato.

La casa familiare nel codice civile

Nel codice civile, di casa familiare si parla al primo comma dell'articolo 337-sexies il quale così dispone:

Art. 337-sexies, comma 1, c.c.

"Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".

Da tale norma emerge chiaramente che, per il codice civile, l'assegnazione della casa familiare è un provvedimento che è imprescindibile in caso di rottura tra coniugi solo nel caso in cui questi abbiano figli.

E sempre esclusivamente del caso in cui ci siano figli si occupa anche la legge numero 898/1970 che all'articolo 6, comma 6, sancisce che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile".

Occorre, quindi, comprendere cosa accade nel caso in cui la coppia non abbia figli.

Casa di proprietà dell'altro coniuge: la tesi prevalente

Quando la coppia che si separa o divorzia non ha figli o ha figli maggiorenni e autosufficienti, la tesi prevalente in giurisprudenza, nel silenzio della legge, ritiene che la casa coniugale di proprietà di un coniuge non possa essere assegnata all'altro come contributo al mantenimento. Ciò in quanto la limitazione del diritto di proprietà trova una giustificazione solo nel caso in cui sia necessario tutelare i figli (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 11297/1995 e n. 18992/2011).

Il proprietario, quindi, dopo la fine del suo matrimonio rientrerà nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile.

Casa di proprietà dell'altro coniuge: la tesi minoritaria

Non manca tuttavia un indirizzo di segno diverso, sostenuto da alcuni interpreti ma decisamente minoriario, in forza del quale l'assegnazione della casa familiare è anche un provvedimento con il quale il giudice può riequilibrare la situazione patrimoniale dei coniugi in caso di profondo disequilibrio, assicurando così il mantenimento del soggetto più debole da parte di quello più forte, proprietario della casa familiare.

Casa in comproprietà

Attenendoci all'orientamento maggioritario, in forza del quale la casa non può essere utilizzata come mezzo per contribuire al sostegno del coniuge economicamente più debole in assenza di figli, possiamo affermare che laddove la casa sia in comproprietà, i coniugi dovranno regolare le reciproche posizioni come due normali comproprietari e, in tale veste, decidere delle sorti delle rispettive quote di comproprietà.

Se non raggiungono un accordo, l'unica soluzione ipotizzabile è quella di dividere l'immobile o, ove non sia possibile, di venderlo e dividere il ricavato.

Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui, pur aderendo alla tesi minoritaria sopra riportata, i coniugi comproprietari siano in posizione di equilibrio economico.

L'addio al tenore di vita

La problematica dell'assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in ogni caso, è destinata a perdere la sua rilevanza a seguito del recente orientamento con il quale la Corte di cassazione ha detto addio al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come parametro per valutare l'an dell'assegno divorzile, dando esclusiva rilevanza in tal senso alla non autosufficienza economica del richiedente.

Leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni"



Tutte le notizie