Data: 14/06/2017 12:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Cos'è la sentenza di non luogo a procedere

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L'articolo 425 del codice di procedura penale, rubricato, Sentenza di non luogo a procedere, enumera i casi nei quali l'organo giudicante può pronunciare sentenza di non luogo a procedere:

  • nel caso in cui vi sia una causa di estinzione del reato, come per esempio amnistia, prescrizione ovvero decesso dell'imputato prima, ovviamente delle pronuncia della sentenza;
  • nel caso in cui l'azione, per difetto di querela non doveva essere iniziata ovvero proseguita, siamo qui nel caso di remissione di querela;
  • se il fatto non è previsto dalla legge come reato, per effetto per esempio dell'intervenuta depenalizzazione ovvero non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso ovvero perché l'azione si è compiuta alla luce di una causa di giustificazione, legittima difesa, quindi nel caso in cui il fatto non costruisce reato;
  • nel caso in cui l'imputato è persona non imputabile per totale vizio di mente ovvero l'età;
  • nel caso in cui gli elementi di prova risultano essere contraddittori, insufficienti ovvero inidonei a sostenere l'accusa in dibattimento.

Ulteriori indagini e revoca della sentenza di non luogo a procedere

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Tale sentenza non impedisce tuttavia né al Pubblico Ministero né tanto meno agli organi di P.G. di svolgere ulteriori indagini al fine di giungere ad una verità processuale differente da quella statuita in sentenza.

A tal proposito è opportuno soffermare l'attenzione sull'articolo 434 del Codice di Rito, Casi di revoca, che apre il Titolo Decimo rubricato Revoca della sentenza di non luogo a procedere.

L'articolo citato prevede che , nel caso in cui, dopo la sentenza di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, sopravvengono ovvero si scoprono nuove fonti di prova che da sole ovvero assieme a quelle già acquisite, sono tali da determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pm, deve disporre la revoca della sentenza.

Elemento motrice della revoca è il Pubblico Ministero il quale nella richiesta deve indicare, secondo quanto è stabilito ai sensi dell'articolo 435 del codice di procedura penale, le nuove fonti di prova nonché deve specificare se queste sono già acquisite ovvero devono esserlo; nel primo caso, assieme alla richiesta di revoca avanza contestualmente anche il rinvio a giudizio, nel secondo caso viene richiesta la riapertura delle indagini. Unitamente alla richiesta sono trasmessi presso la cancelleria del Giudice gli atti concernenti le nuove fonti di prova.

Nel caso in cui il giudice dichiara l'inammissibilità dell'istanza perché priva di requisiti, ciò viene stabilito in Camera di Consiglio, ai sensi dell'articolo 127 del Codice di Rito, quindi senza la necessaria presenza del pm, delle parti e della persona offesa, le quali hanno la facoltà di esserne avvisate.

Udienza e decisione

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L'udienza può avere tre esiti: il rigetto, la revoca con fissazione di data e la revoca della sentenza.

Il rigetto può avere luogo laddove la richiesta risulti essere infondata.

La revoca e fissazione dell'udienza preliminare si verifica nel caso in cui la richiesta sia fondata e le prove avanzate dal Pubblico Ministero siano state già acquisite; nella successiva udienza il G.U.P. si pronuncerà sulla base di nuovi elementi di prova, se rinviare o meno a giudizio l'imputato ovvero proscioglierlo nuovamente. Nel terzo caso si può avere la revoca della sentenza con riapertura delle indagini previa autorizzazione, qualora la richiesta sia fondata e le fonti di prova siano ancora da acquisire; in tal caso il Giudice dovrà fornire al Pubblico Ministero un termine entro il quale espletare le indagini, termine questo che non può essere prorogabile oltre sei mesi. Concluse le indagini, la pubblica accusa dovrà decidere se richiedere l'archiviazione ovvero il rinvio a giudizio.

Dopo il provvedimento di revoca, nel caso in cui venga fissata l'udienza preliminare ovvero, nel caso in cui dopo le indagini, il P.M. chieda il rinvio a giudizio, si ha la rinnovazione dell'esercizio penale.

Ai sensi dell'articolo 437 del codice di procedura penale, contro l'ordinanza che rigetta ovvero dichiara inammissibile l'istanza di revoca della sentenza, ex art. 435 codice di Rito, è ammesso ricorso per Cassazione limitato alle sole ipotesi di cui al codice di rito nell'articolo 606, lettera b), d) ed e).

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