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Data: 14/09/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8753/2005) ha stabilito che in tema di notificazioni a persona irreperibile, l'art. 140 cod. proc. civ. non richiede che sia indicato il nominativo dell'incaricato del Comune preposto alla ricezione degli atti, essendo al riguardo sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica di avere effettuato il deposito della copia dell'atto notificato nella casa comunale.
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