Data: 16/06/2017 12:30:00 - Autore: Chiara Ruggiero
di Chiara Ruggiero - La società in accomandita semplice (s.a.s) viene configurata come una società di persone caratterizzata al suo interno dalla presenza di due distinte categorie di soci, indicati nell'art. 2313, comma 1, c.c.

Sas: quali sono queste due categorie di soci?

  • i soci accomandatari : i quali sono responsabili solidarmente ed illimitatamente nei confronti dei soggetti terzi per le obbligazioni sociali. In pratica, i soci che rivestono la qualifica di accomandatari hanno il potere di amministrare la società.
  • i soci accomandanti: sono obbligati in modo esclusivo ad eseguire il conferimento promesso, e sono responsabili nei limiti della quota conferita. Ai soci accomandanti è fatto divieto di amministrare la società.

Come si costituisce una s.a.s?

Come ogni società anche quella in accomandita semplice si costituisce mediante atto costitutivo dove vanno indicati e distinti i soci accomandatari da quelli accomandanti.
Ai fini della ragione sociale (art 2314 c.c.) deve essere costituita:
- dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l' indicazione del tipo di società che si vuole andare a costituire;
- vi è il divieto assoluto di includere il nome degli accomandanti nella ragione sociale.

Chi può amministrare e porre in essere poteri di rappresentanza?

Il potere di amministrare la società è affidato in modo esclusivo ai soci accomandatari, ma non è necessario che tutti coloro che rivestono questa qualifica debbano essere amministratori.
In merito al ruolo dei soci accomandanti all'interno della società essi sono esclusi dalla gestione dell'impresa societaria (art 2320 c.c.). Nell'ipotesi in cui gli vengano affidati incarichi di gestione saranno sanzionati.

Quali sono i poteri dei soci accomandanti?

Ai soci accomandanti è riconosciuta la facoltà di:
- concludere affari della società come meri ausiliari degli amministratori, ma solo se in possesso di una procura speciale che deve avere ad oggetto uno o più atti giudiziari che sono specificatamente individuati;
- prestare la propria opera;
- avere comunicazione annuale del bilancio.
La distinzione tra le due categorie di soci si ripercuote anche nel momento in cui si vogliano andare a trasferire la partecipazione sociale.
Per quanto riguarda le quote degli accomandatari: si applicano i principi generali vigenti in materia di società in nome collettivo, perché con la variazione dei soci accomandatari si va a modificare il contratto sociale.
Quali sono le conseguenze?
1) se si attua il trasferimento inter vivos (in mancanza di una diversa disposizione dell' atto costitutivo) è necessario il consenso di tutti gli associati (accomandatari, accomandanti);
2) per il trasferimento mortis causa del socio accomandatario vi deve essere anche il consenso degli eredi.
Per quanto riguarda il trasferimento delle quote degli accomandanti:
1) la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte, senza che sia necessario il consenso dei soci superstiti;
2) per quanto riguarda i trasferimento mediante atto tra vivi si necessita del consenso della maggioranza che viene calcolata in base al capitale sottoscritto senza distinguere tra le due categorie di soci.

Come avviene lo scioglimento della società?

- nell'ipotesi in cui vengano a mancare i soci accomandatari (amministratori della società);
- procedimento di liquidazione.

La società in accomandita irregolare

Questa ipotesi avviene quando l'atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.
Bisogna dire che l'omessa registrazione non impedisce la nascita della società.
Fino a quando la società non viene regolarmente iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti tra la società ed i terzi vengono applicate le disposizioni dell'art. 2297.

Cosa dice l'art 2297 c.c.?

Alla società in accomandita semplice irregolare vengono applicate le stesse discipline previste per la società in nome collettivo irregolare.
Per approfondimenti vai alla guida La società in accomandita semplice

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