Data: 18/06/2017 21:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con la riforma del processo penale approvata nei giorni scorsi (leggi: "Riforma processo penale: � legge. Cosa cambia") il codice di rito subir� ben presto delle modifiche che rivoluzioneranno significativamente la materia. 

Ripercorriamo, quindi, in breve le varie novit� che, con la riforma, subir� il codice di procedura penale.

Indagini preliminari

Le modifiche interessano il procedimento gi� a partire dalle indagini preliminari.

Innanzitutto viene circoscritta la possibilit� di rimandare il colloquio dell'indagato con il difensore per non pi� di cinque giorni ai casi in cui le stesse riguardino reati di grave allarme sociale.

Alla persona offesa, poi, viene lasciato pi� spazio per richiedere informazioni sullo stato del procedimento per il quale ha sporto denuncia o presentato querela. Peraltro, se manca l'avviso di archiviazione alla persona offesa, la stessa viene dichiarata nulla.

Se la richiesta di archiviazione � regolare, invece, il giudice che decida comunque di non accoglierla deve fissare l'udienza in camera di consiglio entro tre mesi.

La riforma prevede, inoltre, che il PM, una volta che sia scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, pu� decidere, entro tre mesi, se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indagato: se tale termine non � rispettato, scatta l'avocazione da parte della procura generale.

Partecipazione a distanza al processo

La possibilit� di partecipare a distanza a un processo, fino ad ora circoscritta a quelli di mafia, terrorismo e criminalit� organizzata, oltre a divenire la regola per questi, viene estesa anche ai casi in cui la richiedano ragioni di sicurezza o di complessit� del dibattimento.

Restano sempre esclusi da tale eccezionale modalit� di partecipazione al processo i detenuti sottoposti al 41-bis.

Incapacit� processuale

La riforma incide anche sulla disciplina delle capacit� di partecipare al processo, introducendo una distinzione tra il caso in cui l'incapacit� sia reversibile e quello in cui sia invece definitiva.

Se il giudice accerta che lo stato mentale dell'imputato � tale da escludere una sua partecipazione consapevole al procedimento, egli potr� pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Non luogo a procedere

In caso di sentenza di non luogo a procedere, con la modifica dell'articolo 428 c.p.p., si distingue il caso in cui la stessa venga appellata dal pubblico ministero o dall'imputato.

Nel primo caso, la corte d'appello, se non conferma la sentenza, o dispone con decreto il giudizio e forma il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. Se invece l'impugnazione proviene da quest'ultimo, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula pi� favorevole all'imputato.

Giudizio abbreviato

In caso di giudizio abbreviato chiesto dopo le indagini difensive, al pubblico ministero viene dato pi� tempo per svolgere le indagini suppletive. Si prevede poi che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullit�, purch� le stesse non siano assolute, e la non rilevabilit� delle inutilizzabilit�, ad eccezione di quelle che derivano dalla violazione di un divieto probatorio. Essa, inoltre, preclude tutte le questioni sulla competenza per territorio del giudice.

Patteggiamento

Le novit� riguardano anche il patteggiamento: contro la relativa sentenza, il ricorso per cassazione sar� possibile solo per vizi di volont� dell'imputato, erronea qualificazione del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalit� della pena.

La sentenza

La riforma cambia anche la sentenza, con una modifica dei suoi requisiti indispensabili che rafforza la parte motiva.

In particolare, si prevede l'introduzione, tra gli elementi del provvedimento, di una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione � fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Impugnazioni

Le impugnazioni, eccezion fatta per quelle dinanzi alla Corte di cassazione, potranno essere presentate anche dalla parte personalmente e dovranno contenere, a pena di inammissibilit�, l'indicazione delle prove ritenute inesistenti, delle prove omesse o valutate erroneamente e delle richieste istruttorie.

Viene estesa la casistica dei processi ai quali va data priorit� di trattazione, ricomprendendovi anche quelli per induzione, corruzione e concussione.

Il concordato sui motivi d'appello

Il codice di rito penale si integra, poi, con la previsione della possibilit� per le parti di concludere un accordo sull'accoglimento dei motivi d'appello, anche parziale. Su di esso il giudice di secondo grado decide in camera di consiglio.

In ogni caso, non possono essere oggetto di tale nuovo istituto i procedimenti che riguardano una serie di reati di particolare gravit�, enunciati dal nuovo articolo 599-bis, o quelli contro coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Inammissibilit� del ricorso in Cassazione

Se un ricorso in Cassazione (che deve essere sempre sottoscritto da un difensore abilitato) viene dichiarato inammissibile, con la nuova legge le sanzioni pecuniarie che possono colpire le parti private vengono inasprite: si tratta del pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che va da euro 258 a euro 2.065, ma che pu� essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilit� del ricorso.

Sezioni Unite e annullamento

Sempre in materia di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, viene data facolt� alle sezioni semplici di rimettere una causa alle sezioni unite anche se vi � gi� un principio di diritto applicabile, ma lo stesso non � condiviso dai giudici della sezione competente.

Vengono poi aumentate le ipotesi in cui � possibile per i giudici di legittimit� annullare senza rinvio la sentenza del giudice di merito.

Deleghe

Le modifiche al codice di rito, peraltro, non si arrestano a quelle appena individuate ma sono destinate ad aumentare nei prossimi mesi.

Tra le deleghe al Governo, infatti, vi sono quelle di riformare le intercettazioni a tutela della privacy, di semplificare le procedure dinanzi al magistrato di sorveglianza, di limitare la legittimazione del PM all'appello e di circoscrivere le impugnazioni.

Le deleghe dovranno anche ripensare il regime del doppio binario per l'applicazione delle misure di sicurezza personali e il modello dell'infermit� e adeguare il casellario giudiziale.

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