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Data: 03/07/2002 - Autore: Roberto Cataldi![]() In questo caso, non sarà più possibile chiedere all'altro convenuto il risarcimento integrale, ma solo nella misura ridotta della percentuale corrispondente alla quota transatta. Lo ha affermato la sentenza n. 7212/2002 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione precisando che la relativa domanda, originariamente formulata in termini di richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento "pro quota", dopo l'intervenuta transazione deve essere interpretata, in conformità con il suddetto principio, come rinuncia alla solidarietà tra i due debitori per l'intero e limitazione della pretesa alla condanna del soggetto rimasto in giudizio al pagamento della sola parte dell'obbligazione che a lui avrebbe fatto carico nei rapporti interni con l'altro condebitore.
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