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Data: 18/06/2017 21:50:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'autobus non passa o ritarda? Il biglietto va rimborsato. Chi viene, tuttavia, trovato privo del titolo di viaggio rischia una sanzione fino a 200 euro. Sono queste alcune delle novità contenute nella c.d. "manovra", il provvedimento di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50" (qui sotto allegato), che è divenuto legge con l'ok del Senato sul testo predisposto dalla Camera (per approfondimenti: La manovra è legge: dai voucher all'addio agli studi di settore, tutte le novità e il testo). Alcuni degli emendamenti hanno posto attenzione alla tutela dei passeggeri costretti a subire disservizi o ritardi, mentre è confermata anche la stretta sul fenomeno dei c.d. "portoghesi", ossia i furbetti del bus che sfruttano i trasporti pubblici pur essendo privi di un valido titolo di viaggio. Sono "salvi" coloro che dimenticano a casa l'abbonamento. Multe fino a 200 euro per i "portoghesi" senza bigliettoIl testo precisa che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio e a convalidarlo all'inizio del viaggio e a ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso, esibendolo su richiesta degli agenti accertatori. Per chi viola gli obblighi sarà applicata una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale e, in mancanza di tale legge, la sanzione sarà pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro. Tuttavia, la sanzione comminata è annullata per coloro i quali non esibiscano un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, ma posso dimostrare con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento. Per contrastare il fenomeno dell'evasione tariffaria, il gestore dei servizi trasporto potrà affidarsi anche a agenti abilitati che non appartengono ai propri organici. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale e possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Per effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, questi potranno richiedere l'esibizione di valido documento di identità e svolgere tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Inoltre, per contrastare l'evasione tariffaria, potranno essere utilizzate anche le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine. Autobus in ritardo? Rimborsato il bigliettoI passeggeri sono rimborsati del costo del biglietto se il servizio di trasporto con autobus subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili. Il rimborso, normalmente in denaro salve diverse forme richieste dal passeggero, è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. I titolari di abbonamento, invece, otterranno un rimborso pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Autobus più efficienti ed ecologiciI contratti relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non potranno prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1. Inoltre, i contratti dovranno prevedere che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale siano dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, mentre sulle flotte automobilistiche dovranno essere presenti sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. Tariffe biglietti in base all'ISEETra le precisazioni del decreto vi è un inciso molto interessante riguardante i sistemi tariffari: al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali potranno modificare le tariffe tenendo conto, tra l'altro dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oltre che del principio di semplificazione, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. La norma mira a rendere maggiormente efficiente il sistema delle tariffe per abbonamenti e biglietti, tenendo conto di una serie di fattori affinché tutto sia adattabile alla situazione dei singoli cittadini. |
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