Data: 18/06/2017 12:00:00 - Autore: Rosa Valenti

Dott.ssa Rosa Valenti - L'individualizzazione del trattamento penitenziario rappresenta il presupposto dell'osservazione scientifica della personalità, ossia il metodo scientifico con cui favorire il reinserimento sociale dei condannati attraverso la rimozione o quanto meno l'attenuazione del disadattamento sociale che ha portato il detenuto a porre in essere la condotta criminosa.

Trattamento penitenziario e bisogni della personalità del condannato

"Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati eŽpredisposta lŽosservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale. LŽosservazione è compiuta allŽinizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dellŽosservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed eŽcompilato il relativo programma, che eŽ integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dellŽ esecuzione". (Art.13 L. 26 Luglio 1975, n. 354).

Il trattamento individualizzato per il condannato

LŽosservazione di cui allŽarticolo 13 O. P. ha lo scopo di rilevare le cause di disadattamento sociale ed offrire al G.O.T. (Gruppo Osservazione e Trattamento) gli elementi necessari per formulare un programma di trattamento individualizzato per il condannato ed individuare in via definitiva lŽistituto penitenziario a cui assegnare il detenuto.[1] LŽarticolo 13 deve leggersi altresiŽin relazione allŽarticolo 28, D.P.R. 30.06.2000, n.230 secondo cui "lŽ osservazione scientifica della personalitaŽ eŽ espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza" e allŽarticolo 27, D.P.R. 30.06.2000 n.230 secondo cui lŽosservazione scientifica della personalitaŽ ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio allŽinstaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dellŽosservazione si provvede allŽacquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o lŽinternato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere e sullŽeventuale azione di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. I colloqui sono pertanto finalizzati a stimolare una "revisione critica" della condotta antigiuridica posta in essere.

Il programma individualizzato di trattamento penitenziario

Il programma individualizzato di trattamento viene compilato nel termine ordinatorio di nove mesi e si conclude con la "relazione di sintesi" in cui viene indicato il relativo programma individuale di trattamento ossia la proposta in ordine al percorso penitenziario conforme al condannato o internato. La compilazione del programma eŽeffettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dellŽistituto e composto dal personale e degli esperti che hanno svolto le attivitaŽdi osservazione. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. (Art. 29 D.P.R. 30/06/2000 n. 230). La circolare 3593/6043 del 9.10.2003 individua i soggetti che fanno parte del gruppo di Osservazione e Trattamento; si tratta di coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (quali operatori di polizia penitenziaria, assistente sociale, lŽesperto, lŽinsegnante, il medico, il volontario) con il coordinamento dellŽeducatore. La proposta individualizzata di trattamento puoŽprevedere delle misure alternative alla detenzione quali: lŽaffidamento in prova al servizio sociale (art.47, L.26.07.1975, n.354); la detenzione domiciliare (art. 47 ter, L. 26.07.1975, n. 354); regime di semilibertaŽ(art. 48-50 L.26.07.1975, n.354); liberazione anticipata (art.54.L.26.07.1975, n.354); lavoro allŽesterno (art.21 L.26.07.1975, n.354); permessi premio (art.30 ter., L.26.07.1975, n.354). Il programma di trattamento contenente unŽipotesi di "trattamento intra o extra murario" viene trasmesso al magistrato di sorveglianza che lŽapprova con decreto, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dellŽinternato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. (Art. 69, L.26.07.1975, n.354 comma 5).

Il patto trattamentale sottoscritto dal detenuto

Nella circolare 394105 del 9.10.2003 vengono individuati due aspetti determinanti dellŽattivitaŽ di osservazione e trattamento ossia il "progetto pedagogico annuale" dellŽ istituto cioeŽ lŽinsieme delle attivitaŽ volte a favorire il recupero dei condannati ed programma di trattamento individualizzato in cui viene reso noto per la prima volta il c.d "patto trattamentale" che viene sottoscritto dal detenuto in presenza del direttore. Attraverso il consenso del detenuto si intende incentivare la responsabilitaŽ e lŽaccettazione del detenuto nei confronti del suo percorso rieducativo. In questo quadro normativo assume particolare importanza le attivitaŽsvolte allŽinterno dellŽIstituto penitenziario ossia attivitaŽculturali, ricreative, sportive noncheŽ i contatti con lŽesterno ed in particolar modo con la famiglia. Inoltre, ai fini del trattamento rieducativo, salvo i casi di impossibilitaŽ, al condannato e allŽinternato eŽassicurato un lavoro.

La circolare Amato

In questo contesto diverso risulta lŽintento della circolare Amato n.3233/5683 del 1987 dal titolo :"tutela della vita e della incolumitaŽfisica e psichica dei detenuti e degli internati" istitutiva del servizio "nuovi giunti". Tale servizio prevede gli esperti in psicologia o criminologia clinica ex art. 80 L.354 del 1975, svolgono un colloquio con il nuovo/a giunto/a nellŽistituto penitenziario nello stesso giorno di ingresso e prima dellŽassegnazione al fine di verificare il livello di rischio che il soggetto possa compiere violenza su se stesso o sugli altri detenuti.

La prognosi della predisposizione suicidiaria del "nuovo giunto" dovraŽessere descritta in una relazione, in tre copie, da allegare oltre che alla cartella personale del soggetto, anche alla cartella sanitaria ed una copia consegnata allŽIspettore di Sorveglianza. La valutazione del rischio suicidio si articola sui seguenti giudizi: minimo- basso- medio- alto- altissimo. Il servizio si rivolge non solo ai soggetti che entrano in carcere dallo stato di libertaŽma anche a quei soggetti che provengono da altro istituto e sono assegnati per il trasferimento temporaneo o definitivo. Ai fini di una valutazione del detenuto o internato gli strumenti usati dallo psicologo sono il colloquio e la somministrazione di test e questionari. Il servizio nuovi giunti non rientra nellŽosservazione scientifica della personalitaŽdi cui allŽart. 13 della Legge 354 del 1975, poicheŽsi tratta di un tipo di intervento di trattamento penitenziario ai fini della tutela dellŽincolumitaŽfisica e psichica della popolazione penitenziaria.



[1] LŽarticolo 28 D.P.R. 30.06.2000, n.230, comma 3 prevede che „lŽosservazione eŽcondotta dal personale dipendente dellŽamministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dellŽarticolo 80 della legge.(Si tratta di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto la responsabilitaŽdel Direttore dell ŽIstituto e sono dal medesimo coordinate.


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