Data: 19/06/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'avvocato che deposita telematicamente un atto nell'ultimo giorno utile, trasmettendo la p.e.c. al proprio gestore di posta certificata, compie cos� tutto quanto nelle sue facolt� per poter completare con tempestivit� la propria attivit�, con la conseguenza che l'eventuale ritardo del sistema nel generare la RAC non pu� essergli addebitato.

Ritardo della RAC: la parte va rimessa in termini

A tal proposito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 18 maggio 2017 qui sotto allegata, ha ricostruito lo schema articolato secondo il quale avviene la trasmissione telematica degli atti processuali e, all'esito di tale ricostruzione, ha decretato che, in casi come questo, deve ritenersi legittima la rimessione in termini del depositante, posto che la parte, una volta inviata la pec al proprio gestore, non ha il governo delle procedure successive e non pu� controllare quanto accade in seguito in forza di fattori tecnici.

N� a fronte di ci� � possibile pretendere che i depositi vengano effettuati con ragguardevole anticipo al solo scopo di rimediare a eventuali inconvenienti tecnici rinnovando la trasmissione. In tal modo, infatti, si ridurrebbero i termini che la procedura fissa per il compimento delle diverse attivit� e si procederebbe in una maniera che "non � concepibile, n� coerente con il sistema processuale".

L'immediatezza della RAC

Peraltro, prosegue il Tribunale, l'articolo 16-bis della legge numero 221/2012 considera tempestivo un deposito quando la relativa ricevuta di consegna � generata entro la fine del giorno di scadenza: cos� disponendo, a detta dei giudici, la legge fa ritenere del tutto legittima l'aspettativa delle parti di poter utilizzare tutto il tempo a loro disposizione e di procedere al deposito anche poco prima della fine del giorno di scadenza, confidando nella normale immediatezza della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

L'orientamento espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va in realt� a ribadire un orientamento che gi� era stato sancito dal Tribunale di Rovigo qualche mese fa (leggi: "Processo Civile Telematico: il ritardo della RAC non danneggia l'avvocato"), ponendo cos� un tassello fondamentale per il suo consolidamento.


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