|
Data: 19/06/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'avvocato che deposita telematicamente un atto nell'ultimo giorno utile, trasmettendo la p.e.c. al proprio gestore di posta certificata, compie così tutto quanto nelle sue facoltà per poter completare con tempestività la propria attività, con la conseguenza che l'eventuale ritardo del sistema nel generare la RAC non può essergli addebitato. Ritardo della RAC: la parte va rimessa in terminiA tal proposito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 18 maggio 2017 qui sotto allegata, ha ricostruito lo schema articolato secondo il quale avviene la trasmissione telematica degli atti processuali e, all'esito di tale ricostruzione, ha decretato che, in casi come questo, deve ritenersi legittima la rimessione in termini del depositante, posto che la parte, una volta inviata la pec al proprio gestore, non ha il governo delle procedure successive e non può controllare quanto accade in seguito in forza di fattori tecnici. Né a fronte di ciò è possibile pretendere che i depositi vengano effettuati con ragguardevole anticipo al solo scopo di rimediare a eventuali inconvenienti tecnici rinnovando la trasmissione. In tal modo, infatti, si ridurrebbero i termini che la procedura fissa per il compimento delle diverse attività e si procederebbe in una maniera che "non è concepibile, né coerente con il sistema processuale". L'immediatezza della RACPeraltro, prosegue il Tribunale, l'articolo 16-bis della legge numero 221/2012 considera tempestivo un deposito quando la relativa ricevuta di consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza: così disponendo, a detta dei giudici, la legge fa ritenere del tutto legittima l'aspettativa delle parti di poter utilizzare tutto il tempo a loro disposizione e di procedere al deposito anche poco prima della fine del giorno di scadenza, confidando nella normale immediatezza della generazione della ricevuta di avvenuta consegna. L'orientamento espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va in realtà a ribadire un orientamento che già era stato sancito dal Tribunale di Rovigo qualche mese fa (leggi: "Processo Civile Telematico: il ritardo della RAC non danneggia l'avvocato"), ponendo così un tassello fondamentale per il suo consolidamento. |
|