Data: 20/06/2017 23:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Con il via libera definitivo alla riforma del processo penale si amplia la portata delle condotte riparatorie: in cambio della restituzione, del risarcimento del danno o dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose di un reato, il giudice ha ora il potere di dichiarare quest'ultimo estinto.

Lo prevede il nuovo articolo 162-ter del codice penale, con l'obiettivo di favorire la chiusura stragiudiziale di alcuni processi, con ristoro della vittima.

Ed è proprio per tale ragione che tale causa di estinzione ha un'operatività limitata ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione e, quindi, anche allo stalking.

Somma non accettata

Peraltro, la norma non subordina l'efficacia della condotta riparatoria all'accettazione dell'offerta da parte della vittima: è infatti sufficiente anche la sola offerta reale di una somma che, al di là di ciò che pensa la persona offesa dal reato, è dal giudice reputata congrua.

Termine per la riparazione

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 162-ter del codice penale, la riparazione integrale (anche mediante risarcimento del danno in seguito a offerta reale) deve avvenire entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Tuttavia, è possibile che il giudice fissi un ulteriore termine per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, comunque non superiore a sei mesi: ciò accade se l'imputato dimostri di non aver potuto adempiere nel termine ordinario per fatto a lui non addebitabile. In tale ipotesi, in ogni caso, il processo è sospeso con sospensione anche della prescrizione e l'udienza successiva è fissata alla scadenza del nuovo termine stabilito e, comunque, non oltre novanta giorni dalla stessa.

Estinzione del reato

Una volta che le condotte riparatorie dell'imputato abbiano dato esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato.

Più reati perseguibili a querela

Tra le altre cose, la riforma del processo penale dà anche la delega al governo di ampliare il novero dei reati perseguibili a querela, ricomprendendovi tutti quelli contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ad esclusione della violenza privata e dei reati contro il patrimonio e a meno che la vittima non sia incapace, per età o per infermità, o ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale o disciplinate dall'articolo 339 del codice penale.

Di conseguenza, anche la portata delle condotte riparatorie dovrebbe presto subire un ulteriore ampliamento.


Tutte le notizie