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Data: 20/06/2017 18:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli Omesso collocamento di segnali: cos'èL'omesso collocamento di segnali o ripari è un reato previsto e sanzionato dal nostro ordinamento dall'articolo 673 del codice penale che così recita: Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione. Si tratta, in buona sostanza, di una norma penale in bianco che persegue lo scopo di tutelare l'ordine pubblico assicurando la tranquillità dei consociati e la loro sicurezza. Condotta sanzionataNei fatti, il reato in commento si verifica ogni qualvolta un soggetto non si attiene alle prescrizioni specifiche che gli sono imposte dall'autorità a fini di sicurezza stradale o pone in essere determinati comportamenti, previsti dalla norma, idonei a comprometterla. Un esempio cui fare riferimento a tal proposito è quello della rimozione di un segnale di pericolo posto nei pressi di una scuola. PenaLe esigenze di tutela dell'ordine pubblico alla base dell'introduzione del reato di omesso collocamento di segnali o ripari giustificano la previsione di una pena abbastanza severa per coloro che pongono in essere i comportamenti individuati dall'articolo 673 c.p.: l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a cinquecentosedici euro. Rapporti con l'articolo 38 del codice della stradaLa fattispecie penale in commento è in un certo modo affine a quella di cui all'articolo 38 del codice della strada. Tuttavia, come chiarito più volte anche dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. n. 4477/1997), le due fattispecie sono in realtà diverse e autonome e possono anche essere integrate congiuntamente. La previsione del codice della strada, infatti, ha riguardo all'apposizione dei segnali stradali, al loro uso e alla loro manutenzione da parte degli enti proprietari delle strade, fatti salvi i casi di urgenza, secondo norme ispirate a criteri di uniformità a livello nazionale; la disposizione del codice penale, invece, è una contravvenzione tesa alla salvaguardia dell'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito, quando vi siano situazioni di anomalia dalle quali possono derivare pericoli per chi circola. |
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