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Data: 22/06/2017 20:40:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il terzo trasportato che dall'incidente subisce danni, può ottenere un risarcimento integrale e non parziale da ciascuno dei conducenti corresponsabili, oppure può decidere di esercitare l'azione giudiziaria contro uno solo dei due al fine di ottenere l'intero ristoro, ma non si tratta di una remissione tacita del debito nei confronti dell'altro o una rinuncia alla solidarietà. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 15313/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di una donna, coinvolta in un'incidente stradale. La ricorrente lamenta che il giudice d'Appello abbia erroneamente ridotto il risarcimento spettantegli, in considerazione del concorso di colpa nella cassazione del sinistro del conducente il motociclo sul quale lei era trasportata. Nell'accogliere il ricorso la Cassazione rammenta che, in caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall'art. 2054, comma primo, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. Niente riduzione del ristoro al terzo trasportatoIn ogni caso, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà. La prima, infatti, presuppone un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo. Pertanto, concludono gli Ermellini, ha errato il giudice del merito laddove ha ridotto il risarcimento del danno anche nei confronti della trasportata e non solo del conducente in concorso di colpa. La sentenza deve essere cassata con rinvio. |
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