Data: 23/06/2017 11:30:00 - Autore: Francesca Servadei

Avv. Francesca Servadei - La sentenza 120 del 2017 della Corte Costituzionale pone luce sul principio di colpevolezza in ambito di applicazione della recidiva infraquinquennale, da parte del giudice.

La vicenda

Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa al rapporto tra l'articolo 3, 27 III comma e 32 della Carta Costituzionale nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata in relazione al vizio parziale di mente; il fatto era scaturito da un imputato d al quale era stato contestato in concorso di reato la rapina propria. In pendenza del dibattimento emergeva che l'imputato era soggetto ad un morbo che avrebbe compromesso grandemente la propria capacità di discernimento tra quanto giusto e non giusto, discernimento questo determinante ai fini della commissione del reato. Il GUP, ai sensi dell'articolo 69, comma IV del codice penale considerava la seminfermità mentale equivalente rispetto alla recidiva reiterata. 

In primo luogo è d'obbligo affermare che veniva derogata la disciplina del bilanciamento delle circostanze in contrasto con l'articolo 3 della carta Costituzionale, in secondo luogo tale bilanciamento contrastava anche con il disposto dell'articolo 27, III comma della Costituzione, nonché con l'articolo 32 della medesima Carta, il quale richiede che al seminfermo di mente è necessario un trattamento adeguato al suo morbo, trattamento questo garantito con l'applicazione dell'attenuante 89 del codice penale sulla recidiva. La questione avanzata dal GUP pertanto era finalizzata ad ottenere una declaratoria di parziale illegittimità dell'articolo 69, comma IV del codice penale anche in virtù del medesimo orientamento della medesima Corte con sentenza 105 e 106 del 2014, nonché ancor prima con sentenza 251 del 2012. 

La decisione della Consulta

La pronuncia della Consulta non è tardata ad arrivare riscontrando l'inammissibilità della questione ed accogliendo l'eccezione presentata dall'Avvocatura generale dello Stato. 

Tale orientamento prende le mosse dalla storica sentenza 192 del 2007 con la quale l'adita Corte ha ribadito che la recidiva infraquinquennale deve ritenersi facoltativa , alchè l'organo giudicante dovrebbe applicare l'aumento di pena solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'articolo 133 cod. pen.- sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. A fronte di questo il Giudice dovrebbe considerare se applicare la recidiva reiterata e verificare se la reiterazione sia il risultato di riprovevolezza e pericolosità. Quindi al fine di applicare la recidiva il giudice non dovrà limitarsi a considerare il reato oggettivamente compiuto, ma anche il presupposto sostanziale rappresentato dalla maggiore colpevolezza e della capacità a delinquere del reo; la Consulta specifica che la recidiva mira a censurare l'insensibilità dell'imputato alle precedenti condanne che si traduce nella rimproverabilità soggettiva.

Avv. Francesca Servadei

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