Data: 23/06/2017 15:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Anche il giudizio di revisione dell'assegno divorzile all'ex deve emanciparsi dalla valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, alla luce dei recenti principi espressi dalla giurisprudenza della Cassazione nella sentenza numero 11504/2017 (leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni").

Gli eventuali dubbi a riguardo sono stati fugati dalla Corte con la sentenza numero 15481/2017 depositata il 22 giugno (qui sotto allegata), che ha precisato che il giudice, in sede di revisione dell'assegno, deve adeguarsi ai più recenti orientamenti e verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario. A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici individuati con la sentenza numero 11504, da valutare osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte dall'obbligato, in capo al quale comunque resta l'onere della prova (leggi: "Mantenimento: come si prova l'autosufficienza dell'ex").

La vicenda

Nel caso di specie, a sollevare ricorso in Cassazione era un uomo che non aveva accettato la semplice riduzione dell'importo dell'assegno da corrispondere all'ex con conferma dell'an debeatur.

Alla luce dei recenti arresti, infatti, per poter confermare la debenza dell'assegno divorzile occorre verificare che il beneficiario continui a non godere di mezzi adeguati o non riesca a procurarseli per ragioni oggettive, mentre non va condotta alcuna indagine giudiziale con riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La Corte d'appello, invece, si era riferita proprio a tale parametro ed è per tale ragione che dovrà tornare ora sulla questione.




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