Data: 24/06/2017 11:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Niente risarcimento per l'avvocato il cui studio legale sia rimasto privo di ADSL per due mesi a causa di un disservizio del gestore telefonico: il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento contrattuale va provato attraverso un rigoroso giudizio di probabilit� sull'utilit� patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata rispettata.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 15349/2017 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso di un avvocato che aveva chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'arbitraria sospensione per due mesi circa del collegamento a internet di cui fruiva il suo studio.

Un distacco che il gestore aveva motivato evidenziando il passaggio dell'utenza telefonica ad altro operatore, chiamando dunque in causa proprio quest'ultimo: nonostante in primo grado le societ� fossero state condannate a risarcire il legale, in appello la domanda risarcitoria veniva rigettata mancando la prova del danno.

Da qui il ricorso in Cassazione con cui l'avvocato si duole dell'omesso riconoscimento del danno materiale, discendente dalla soppressione ingiustificata della linea internet di cui aveva goduto lo studio legale fino al momento del cambio di gestore telefonico, per oltre due mesi.

Soppressione ADSL: va provato il danno patrimoniale da mancato guadagno

Tuttavia, per gli Ermellini il motivo � infondato. Premesso che il ricorrente si lamenta del risultato negativo di un'attivit� di valutazione delle prove svolta dal giudice del merito, non rinnovabile in sede di legittimit�, costui non ha invece denunciato il mancato risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo della violazione di legge in relazione alle regole dell'inadempimento contrattuale.

A proposito, la Cassazione rammenta che, in tema di danni collegati alla linea telefonica, "il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilit� patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perch� dipendenti da condizioni incerte".

Pertanto, per la liquidazione di tale danno � necessario un rigoroso giudizio di probabilit� (e non di mera possibilit�), che pu� essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entit� del danno subito.

Inutile per il ricorrente anche denunciare la violazione del suo diritto alla comunicazione, allo sviluppo della personalit� e anche della possibilit� di svolgere efficacemente il suo lavoro, in quanto l'attivit� lavorativa sarebbe stata menomata dalla temporanea impossibilit� di fruire del collegamento internet veloce.

Il giudice di merito, precisa il Collegio, ha correttamente escluso che i disagi e i fastidi eventualmente incontrati, e in particolare il disservizio legato alla mancanza dell'ADSL, possano impingere direttamente nella tutela della libert� e sicurezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, e ha affermato che lo stesso attore, odierno ricorrente, non ha indicato alcuna limitazione che possa essere ritenuta di tale gravit� da pregiudicargli seriamente il diritto a comunicare.

Pur essendosi sicuramente verificato un inconveniente addebitato alla condotta negligente del gestore, il giudice a quo ha ritenuto che la violazione non fosse sufficientemente grave e rilevante. Inoltre, il profilo della tutela dell'attivit� lavorativa attiene pi� propriamente al danno patrimoniale e non pu� utilmente essere preso in considerazione sotto il profilo del risarcimento del danno non patrimoniale.


Tutte le notizie