Data: 26/06/2017 21:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'articolo 2953 c.c. prevede la prescrizione decennale per tutti quei diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione pi� breve di dieci anni ma con riguardo ai quali � intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

Con la sentenza numero 15157/2017 del 20 giugno (qui sotto allegata) la Corte di cassazione ha chiarito come tale disposizione si coordini con i termini prescrizionali di un'ingiunzione di pagamento.

La vicenda

La pronuncia ha preso luogo da un'opposizione all'esecuzione proposta da un debitore colpito da una procedura di espropriazione immobiliare e fondata sulla presunta prescrizione del diritto vantato dal creditore, che era stato decretato mediante un'ingiunzione di pagamento.

Sull'applicabilit� del termine decennale di cui all'articolo 2953 tutti erano d'accordo ma, nel rigettare l'opposizione, il giudice di primo grado aveva individuato il termine iniziale di decorrenza nella data di esecutoriet� del decreto ingiuntivo, mentre la Corte d'appello, nell'accoglierla, lo aveva individuato nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della societ� opposta, nella quale era contenuta la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutoriet� del decreto ingiuntivo.

La prescrizione ha effetti permanenti

La Corte di cassazione ha quindi fatto chiarezza, decretando che l'interruzione del termine di prescrizione che deriva dalla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo ha effetti permanenti sino a quando il decreto non � pi� impugnabile; sino a quando, cio�, lo stesso ha acquistato l'autorit� e l'efficacia di cosa giudicata sostanziale, cos� come una sentenza di condanna.

Per i giudici di legittimit� da ci� deve farsi discendere che il termine di cui all'articolo 2953 del codice civile decorre o dal momento in cui la sentenza che decide sull'opposizione � passata in giudicato o, in caso di mancata opposizione o di estinzione del relativo giudizio, dalla data in cui il decreto ingiuntivo acquista, per tali ragioni, efficacia di giudicato.

Tenendo conto di tale principio, la Corte d'appello dovr� ora tornare a pronunciarsi sull'opposizione.



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