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Data: 19/09/2005 - Autore: www.laprevidenza.it L'errore di fatto che dà luogo alla revocazione della sentenza ex articolo 395 n 4 cpc consiste in una erronea percezione degli atti di causa da parte del giudice. Tale errore presuppone una divergenza che appaia ?ictu oculi ? fra pronuncia e realtà costituita dalle risultanze processuali. (Cass. S. U. n 3187 del 3 luglio 1989). Il fatto su cui cade l'errore non deve però avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Su quest'ultimo punto va affermato che, In fattispecie, effettivamente il giudice d'appello non si è pronunciato sul punto introdotto con l'istanza di revisione e cioè sul diritto al ripristino della pensione, mentre il giudice di primo grado si è limitato a dire che mancava una apposita domanda amministrativa al riguardo. Dalla lettura della sentenza d'appello emerge con chiarezza che il giudice ha supposto che ancora una volta fosse portata al suo esame la questione della sussistenza o meno del requisito della nullatenenza che il Ministero del tesoro aveva escluso a decorrere dal 1 gennaio 1979. LaPrevidenza.it, 26/08/2005 Corte dei Conti, Sez. III giurisd. appello, Sentenza 16 maggio 2005 n° 286 |
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