Data: 10/07/2017 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Con la sentenza n. 7199 pubblicata in data 27 giugno 2017 il Tribunale di Milano, Sez. XII Civile, affronta la problematica dell'assicurazione infortuni presso diverse compagnie e del mancato avviso di cui all'art. 1910 c.c. da parte del soggetto assicurato. 
Si tratta di un caso più frequente di quel che a prima vista potrebbe apparire: in che cosa consiste? La stessa persona stipula assicurazioni infortuni in serie senza dichiarare di avere in corso di vigenza altre polizze volontarie contro gli infortuni. Poi, al verificarsi dell'evento (il medesimo sinistro) contemplato in polizza, il pluriassicurato richiede gli indennizzi a tutti gli enti assicurativi, tenendo le pratiche accortamente separate; stando alla ricorrente casistica, spesso capita che tali eventi vengano dichiarati come accaduti in casa, al riparo da occhi indiscreti, o di primo mattino, in zone isolate.
La Corte di Cassazione ha risolto la questione della possibile cumulabilità nel senso che l'assicurato può richiedere l'indennità contrattualmente prevista purché le somme complessivamente riscosse (circostanza che, all'evidenza, per il principio di vicinanza della prova, rimane, anche sotto il versante della scansione temporale, nella sfera del soggetto in garanzia) non superino l'ammontare del danno; ne trattammo su questa Rivista telematica qualche tempo fa, vale a dire all'interno di LIA Law In Action del 24 aprile 2015 (e torneremo nel perimetro di quella decisione degli Ermellini di Piazza Cavour in questo stesso brano per le contraddizioni del responso meneghino).
Venendo all'attualità, ora il Tribunale ambrosiano, con l'inedita e scarna pronuncia dianzi segnalata, pur nell'apparente e perfino dichiarata acquiescenza al chiaro orientamento assunto dalla S.C., se ne discosta, verosimilmente per un errore nella lettura o nell'interpretazione della suddetta sentenza; infatti, il passo che il Giudice del Tribunale di Milano mette in bocca alla Cassazione in realtà veniva stigmatizzato aspramente con tanto di virgolettato dalla medesima Suprema Corte, che afferma a chiare note che, così agendo, la Corte d'Appello di Cagliari aveva disatteso il principio confliggente recepito a Piazza Cavour.
Talché, il Monocratico lombardo ha accolto la domanda dell'assicurato con un percorso argomentativo che lascia perplesso l'operatore di settore; il legale attivista - avviso ai naviganti! -, una volta che la sentenza n. 7199/2017 sarà stata massimata per le banche dati usualmente più adoperate, dovrà fare molta attenzione nel giovarsi di un sì congegnato provvedimento quale precedente a sé favorevole.
In effetti, la sentenza segue, in concreto, quello stesso principio che l'autorevole avallo della Cassazione aveva ribaltato.
"In primo luogo" - e così cediamo la parola al Tribunale di Milano - "occorre evidenziare che la polizza inter partes nel riquadro relativo alle 'dichiarazioni del contraente' non reca alcuna dichiarazione. Ciò equivale a dire che l'attore ha indubbiamente omesso di effettuare la prescritta comunicazione così violando lo specifico obbligo posto a suo carico dall'art. 1910 c.c.".
"Tuttavia," - prosegue l'Estensore - "la sanzione prevista al comma 2 della norma indicata sanziona esclusivamente la reticenza dolosa: elemento, questo, che non è dato ravvisare considerata l'assenza di riscontri. La convenuta al fine di confutare la domanda ha allegato l'esistenza di altra polizza di analogo tenore asseritamente stipulata con la compagnia Ras invitando l'attore a 'prendere posizione' su tale circostanza.
Quest'ultimo, dal canto suo, non ha assunto una posizione chiara a riguardo limitandosi a contestare la ricorrenza dell'elemento psicologico.
Ha, di contro, negato 'recisamente' di aver conseguito alcun indennizzo per l'infortunio.
In tale contesto, rileva il Tribunale che l'esito della lite non può che discendere dall'applicazione della regola dell'onere della prova: onere che - secondo la decisione della Suprema Corte nr. 7349/15 citata da entrambe le parti - è posto a carico dell'assicurazione ove sia a conoscenza dell'esistenza di altre polizze assicurative a carico del danneggiato".
(Tribunale di Milano, Sez. XII civ., 27 giugno 2017, n. 7199)
Ecco il prisma dell'onere della prova!
A questo punto s'impone un obbligato step di coordinamento che permetta anche di fare il punto sulla complessa problematica già inquadrata da Cass., Sez. U., 10 aprile 2002, n. 5119, che ha risolto i preesistenti contrasti.
Infatti, va ricordato ai lettori di LIA Law In Action quel leading case formato dalla S.C., vale a dire l'appena richiamata, nella narrativa del Tribunale di Milano, sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 13 aprile 2015, n. 7349, Pres. Giuseppe Salmè, Est. Luigi Alessandro Scarano.
Curiosamente Scarano è l'artefice della monumentale pronuncia della Sez. III n. 1361 del 23 gennaio 2014 sul danno da perdita della vita e che, dunque, sarebbe arduo catalogare nel novero dei... filo-assicurativi, mentre Salmè è addirittura colui che stilò la relazione nell'ambito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015 che sovvertì quella svolta aperturista, soffocandola in modo più che perentorio.
Orbene, la Cassazione recepiva il secondo motivo di ricorso con cui l'assicuratore di turno denunciava la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1910 e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c..
Infatti, ricorda la Cassazione: "si duole che la corte di merito (n.d.r. = si trattava, come vedremo alla fine, in sede di cassazione con rinvio, della Corte d'Appello di Cagliari) abbia erroneamente affermato che la prova di aver stipulato più contratti di assicurazione per il medesimo rischio sarebbe diverso a seconda che egli abbia chiesto o meno l'indennità a piú assicuratori e che l'abbia già ottenuto da alcun, costituendo 'fatto costitutivo' della domanda nel primo caso e non anche nel secondo".
La Cassazione ha, dunque, accolto in quanto fondato tale motivo nei termini che seguono: "come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910 c.c., comma 3°, un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).
Orbene, nell'affermare che (n.d.r. = a questo punto la Cassazione - siamo a pag. 5 della copia anastatica in nostro possesso - apre un evidente virgolettato, riportando la statuizione cagliaritana) 'l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo', la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio".
(Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2015, n. 7349)
Tornando alla decisione del Tribunale di Milano n. 7199/2017, pare essersi realizzata un'applicazione erronea dell'onere della prova, ritenendo che la Cassazione avesse affermato quello stesso principio che il Supremo Collegio stava, per converso, sottoponendo a vaglio critico (la Cassazione accolse il relativo motivo di impugnazione con rinvio alla Corte distrettuale cagliaritana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione).
Per contro, il Tribunale di Milano, invertendo l'ermeneutica della pronuncia ed ignorando anche gli effetti che si erano sprigionati dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., stante che l'assicurato non aveva affatto negato che coesisteva un'altra polizza per il medesimo rischio, ha concluso che "tale onere non è stato adempiuto... pertanto, in assenza di riscontro circa l'intervenuto risarcimento la pretesa dell'attore risulta fondata".
"Sul piano processuale" - ricorda Marco Rossetti nel secondo volume, pag. 57, del suo organico trattato pubblicato per Cedam tra il 2011 ed il 15 luglio 2013 - "va ricordato che secondo la S.C. l'onere di provare che il cumulo fra l'indennizzo domandato e le somme già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto grava sull'assicurato, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, giusta la previsione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c., secondo cui nel caso di assicurazione plurima un danno indennizzabile è concepibile solo in presenza di uno scarto fra il danno subìto dall'assicurato e gli indennizzi da questi riscossi dagli altri assicuratori".
Quanto precede avviene in nome del principio indennitario, dal momento che l'adempimento di uno degli assicuratori plurimi non estingue l'obbligazione degli altri, ma semplicemente riduce il valore finale, vale a dire il parametro su cui l'obbligazione degli altri deve essere commisurata.
In effetti, il principio indennitario è elemento comune di tutte le assicurazioni contro i danni: per effetto di esse l'assicurato non può mai conseguire un lucro, ma soltanto porre rimedio ad un danno.
Un esempio varrà a fare chiarezza.
Nella fotina che accompagna questo pezzo vedete tre ombrelli di differente grandezza.
In definitiva, la polizza è un ombrello, più o meno coprente.
Se assicuro contro i danni un bene che vale cento euro presso tre differenti compagnie, pattuendo rispettivamente un valore assicurato di 50, 40 e 30, dopo aver riscosso l'indennizzo dal primo istituto assicurativo (quando ciò avvenga sono l'unico a saperlo dal momento che sono il dominus nell'avvio della procedura e nella trattativa), per l'appunto di 50, e dal secondo, per l'appunto di 40, dal terzo ed ultimo assicuratore potrò esigere soltanto 10 euro, non certo il totale assicurato, ch'è 120, né il residuo non ancora riscosso di 20 euro.

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