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Data: 06/07/2017 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Il Tar Salerno ci riporta alla ben nota questione della mancanza di motivazione del divieto di detenzione armi. La vicendaIl principio di fondo di questa pronuncia � semplicemente questo: il provvedimento di divieto detenzione armi � viziato se omette di motivare per quale ragione da certi reati commessi si desume l'inaffidabilit� nella detenzione. Parliamo di reati che non hanno una diretta relazione con l'uso delle armi. Il Tribunale ancora una volta scardina (sia pur a notevole distanza di tempo dall'inizio della causa) errate convinzioni dell'amministrazione. In buona sostanza, dice: il divieto di detenzione � viziato se � povero nella motivazione, cio� se non spiega per quale ragione dai reati commessi e non legati all'uso delle armi se ne fa derivare per l'interessato: a) l'inaffidabilit� nella detenzione, b) una personalit� violenta, c) una personalit� aggressiva o priva di autocontrollo. La questione viene esaminata partendo da questa specifica vicenda: il ricorrente impugna il diniego in quanto il Questore respinge l'istanza tesa ad ottenere il nulla osta alla detenzione di armi (cinque fucili e alcune cartucce) nella propria abitazione, a seguito del decesso del padre (persona che, a giudizio dell'autorit�, non offriva sufficienti garanzie di affidabilit�). La soluzione del TarE' favorevole al ricorrente. Bisogna seguire gli orientamenti prevalenti in materia, sostiene l'avveduto Collegio, che accentuano la necessit� di avere una congrua motivazione sulle ragioni, concrete ed attuali, dalle quali si desuma il rischio di un abuso delle armi in questione. La massima giurisprudenziale presa a riferimento � questa: "il provvedimento di divieto di detenzione armi � viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l'uso delle armi, si possa desumere l'inaffidabilit� nella detenzione, nell'uso e nella custodia delle armi stesse, o il possesso di una personalit� violenta" (Tar Basilicata, sentenza n. 261 del 26.05.2015). Tanto per essere chiari, le frasi stereotipe che l'amministrazione utilizza (ma non pu� utilizzare) sono quelle del tipo: "lette le note informative dei competenti organi di polizia". Si tratta, come si vede bene, di un simulacro di motivazione e non di una reale motivazione idonea a mettere in collegamento la vita precedente della persona con la sua presunta inaffidabilit� nell'uso delle armi. Conclude il Tar in questo modo. Anche scendendo nel dettaglio della vicenda (due remote denunce: detenzione e spaccio di sostanze psicotrope, porto e detenzione di arma bianca) le autorit� concludono in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza, mettendo in risalto la buona condotta morale e civile del soggetto, l'assenza di malattie mentali o etilismo, l'assenza di altri elementi che possano far propendere per una prognosi infausta sull'uso delle armi da parte sua o da parte di altri membri della famiglia. In praticaIl senso di tutto questo � il seguente: episodi remoti, a suo tempo forse significativi sotto il profilo penale, oggi mancano del requisito dell'attualit�, in quanto superati non solo dalla intervenuta riabilitazione ma pi� in generale da una prevalente buona condotta della persona interessata. Il rigore della legge penale non � eterno. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com |
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