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Data: 11/07/2017 10:00:00 - Autore: Giampaolo Morini Avv. Giampaolo Morini - Le cartelle di pagamento notificate via PEC devono essere digitalmente firmate? La risposta della comm. Trib. Prov. Di Savona, nella sentenza in commento (la n. 100/2017 sotto allegata) è affermativa. Le notifiche a mezzo pecPer comprendere le ragioni della decisione è necessario ripercorre le modifiche recenti in materia di notifica per PEC, a cui va accostato un altro strumento informatico che è la firma digitale che on nessun caso pe per nessana raggione, l'una può surrogarsi all'altra. A decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. A sostegno del principio di effettività della notifica, qualora, l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risultasse valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Allo stesso modo si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. In base al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 del 02/11/2005, n.19818 - Gazzetta Uff. 15/11/2005, n.266, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominato CNIPA, verifica, in funzione dell'evoluzione tecnologica, la coerenza operativa degli standard così come adottati nelle specifiche tecniche, dando tempestiva informazione delle eventuali variazioni nel proprio sito istituzionale. I messaggi, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall'allegato, i certificati di firma sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma. La Circolare CNIPA 7 dicembre 2006, n. 51, disciplina il funzionamento della posta certificata nella pubblica amministrazione. La sottoscrizione della cartella di pagamentoLa Corte di Cassazione, citando precedenti pronunce, precisa con sentenza sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872: «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo», tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo «il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25773; Corte di Cassazione, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4757). Detto questo, tuttavia, è necessario ricordare la Corte Costituzionale, con sentenza n. 377 del 2002, ha equiparato la cartella di pagamento all'atto di precetto, ed ha ritenuto la sottoscrizione elemento essenziale dell'atto. Tale conclusione è determinata dal fatto che l'articolo 6 del D.M. n. 321/1999, nel prevedere il contenuto "minimo" della cartella di pagamento, richiama il disposto di cui all'art. 1 dello stesso decreto, ma non l'art. 2, ove viene sancita la necessità della sottoscrizione. Tuttavia, tale mancato richiamo è stato "giustificato" dalla giurisprudenza quale "errato coordinamento legislativo", di conseguenza anche per la cartella di pagamento è necessaria la sottoscrizione (C.T. Prov. Padova 22.11.2006 n. 253 e C.T. Prov. Lucca 15.7.2009 n. 127. In senso diverso, la C.T.R. Venezia 23.11.2006 n. 44 e Cass. 10.9.2007 n. 18972, Cass. 17194/09, Cass. 4757/09). La decisione della Ctp di SavonaNella cartella di pagamento impugnata, si legge: "Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è *****, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di ***** di Equitalia **** SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso". La questione della firma, riguarda proprio quest'ultima parte (in grassetto): essendo la cartella equiparabile all'atto di precetto, la sottoscrizione dell'atto, non ha la sola funzione di accertare il responsabile del procedimento e colui che ha proceduto alla notifica, bensì quella di individuare il soggetto, che firmando ne assume la responsabilità, del contenuto dell'atto, e che quindi ne ha verificato il contenuto; diversamente, manca il soggetto realmente responsabile di eventuali errori nella cartella, responsabilità che non può certamente imputarsi ad un programma di automazione. Ecco perché l'articolo 15 comma 7 del D.L. n. 78/2009, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non dispensa, il responsabile di chi forma, direttamente o indirettamente, la cartella, dalla relativa sottoscrizione, diversamente, la norma contrasterebbe con gli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. È quindi evidente la divergenza in giurisprudenza sul punto, tuttavia si deve osservare che un contenzioso improntato sulla eccezione di nullità per mancanza della sottoscrizione comporta, da parte del contribuente, l'assunzione di un rischio molto alto, anche alla luce della recente sentenza Cass. 13 maggio 2016, n. 9872, sentenza, che si pone comunque in contrasto con il principio espresso Corte Costituzionale con sentenza n. 377 del 2002. La mancata sottoscrizione determina, in definitiva la nullità della cartella ex art. 21-septies della legge 241/90. Che la sottoscrizione è elemento essenziale della cartella di pagamento, poi, si dedurrebbe dall'art. 7 secondo comma della legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), che recita: "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili": tale norma non è stata oggetto di modifica alcuna. Inoltre, lo stesso art. 12 del richiamato D.P.R. n. 602/73, ai commi 3 e 4, recita testualmente: "Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo". Si citano le seguenti sentenze: n. 248 della C.T.P. di Pescara del 30/06/2009 che ha annullato una iscrizione di ipoteca eseguita dal concessionario della riscossione, rilevando l'omessa sottoscrizione da parte del concessionario della riscossione; la sentenza n. 25257 della C.T.P. di Cosenza del 06/04/2009 che ha annullato una cartella di pagamento perché priva di sottoscrizione; la sentenza n. 8 del 14/01/2009 della C.T.P. di Treviso, sez. 9, che ha stabilito che la cartella di pagamento, se non sottoscritta, deve considerarsi inesistente. Avv. Giampaolo Morini Corso Garibaldi, 7 55049 Viareggio (LU) legalfinancegpm@gmail.com |
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